LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24909-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AM CO SERVICES SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1002/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 06/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di AM. CO. SERVICE SRL di avviso di accertamento per Irap, Iva e Ires anno 2010, emesso a seguito di verifica sui conti bancari della società e dei soci ( V.B. e B.G.) in ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, riconoscendo l’errore di calcolo della CTP nel non considerare alcune movimentazioni, rideterminando il volume di affari e il reddito d’impresa, in parziale riforma della sentenza di primo grado.
In particolare, per quanto ancora rileva, la CTR ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, il motivo di appello col quale l’Ufficio aveva contestato che le movimentazioni bancarie del Vitolo, di professione architetto, fossero state illegittimamente attratte alla società, laddove invece, secondo l’Ufficio, avrebbe dovuto essere quest’ultimo a dare giustificazione delle singole operazioni; ha poi ritenuto fondato l’appello dell’Ufficio sulla quantificazione del volume di affari e dei costi.
La società è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Giova premettere, con riferimento alla specificità dei motivi di appello, ponendosi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., che questa Corte ha ripetutamente chiarito, riguardo al contenzioso tributario, che “ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenere assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi” atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito” (Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., sez. 6-5, ord. 5 ottobre 2018 n. 24641, n. 608/2020). 2.2. E’ pur vero che, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 16 novembre 2017, n. 27199) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., è necessario che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a criticare e confutare le ragioni del primo giudice. Ciò non significa, tuttavia, che anche la mera riproposizione delle argomentazioni originariamente dedotte non assolva a tale requisito, posto che i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto di appello contenga una esplicita motivazione che, letta anche alla luce delle conclusioni formulate, consenta di ritenere, in termini inequivoci, che le doglianze investano l’intero atto impugnato.
2.3. Nel caso in esame, la CTR ha erroneamente negato, alla luce dei superiori principi, la specificità del motivo di appello col quale l’Ufficio ha contestato l’esclusione dall’accertato delle operazioni sui conti correnti del socio, dovendosi invece ritenere sufficiente, ai fini delle norme indicate, il richiamo ai principi sul legittimo accesso ai conti cointestati a terzi, ove gli elementi siano connessi e inerenti al reddito del contribuente, come è presumibile in virtù dei rapporti familiari tra soci e amministratore della società a ristretta compagine.
2.4. Quanto alla dedotta violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32), essa sussiste, avendo la CTR escluso la presumibilità del carattere societario delle movimentazioni sul conto cointestato dei coniugi/soci. Questa Corte, con orientamento da tempo consolidato (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 24292 del 2020), ha chiarito che in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, in cui rientra senz’altro il caso di specie, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa (Cass., 30098/2018, Sez. 5, Sentenza n. 24292 del 2020). Il principio si applica anche ai conti o ai depositi intestati ai loro familiari, che non siano soci (Cass., 12624/2012). D’altronde, sempre secondo la giurisprudenza, il parallelo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive, utilizzando i dati relativi ai movimenti relativi a tutti i conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (Cass., n. 20981/2015).
3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza di motivazione.
4. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso; dichiarato assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021