Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30263 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8191-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 890/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La CTR della Liguria in una controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento che era stato emesso all’esito di una verifica ispettiva eseguita, dalla Polizia Tributaria contenente le risultanze di un controllo effettuato sui conti correnti riferiti A.E., quale titolare della ditta individuale SAT di A.E., con riferimento all’anno d’imposta 2005, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inapplicabile al caso di specie il raddoppio dei termini di accertamento per la mancata prova dell’esistenza di un procedimento penale instaurato nei confronti della contribuente.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui non replica l’intimata.

Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione apparente, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, e art. 36, comma 2, violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost..

Si sostiene che la decisione impugnata con motivazione perplessa e senza prendere in considerazione le argomentazioni esposte dall’Ufficio si sia limitata ad escludere la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del raddoppio dei termini senza far comprendere la ragione giuridica posta a fondamento della pronuncia.

Con il secondo si censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver subordinato la CTR l’applicazione della disciplina del raddoppio alla prova dell’effettiva instaurazione del procedimento penale.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n. 27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n. 9105; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

Nella sostanza, quindi, il “minimo costituzionale” di rilevazione del vizio della motivazione presuppone che essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Deve poi considerarsi che, come nota il controricorrente, il giudice del merito, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).

Ciò posto nel caso in esame la decisione soddisfa il minimo costituzionale avendo la CTR ritenuto che l’applicazione della disciplina del raddoppio dei termini è subordinata alla prova dell’effettiva instaurazione di un procedimento penale. Ha infatti considerato che l’indicazione del numero del procedimento penale non era idonea a fornire la dimostrazione di un collegamento soggettivo ed oggettivo o temporale con la contestata evasione fiscale in assenza di un riscontro documentale.

Il secondo motivo è fondato.

Come più volte chiarito da questa Corte, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, e alla L. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p..

Il presupposto di operatività di tale prolungamento temporale coincide, dunque, con l’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che fa sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 citato, senza che assuma rilevanza il suo accertamento in concreto (Cass. Sez. 5, ord. 2/7/2020, n. 13481).

Tale ricostruzione trae conferma dai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 247 del 25 luglio 2011, secondo la quale il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto ed indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunzia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo (Cass., Sez. 6-5, ord. 28/6/2019, n. 17586; Cass., Sez. 5, 13/9/2018, n. 22337; Cass., Sez. 6-5, ord. 30/5/2016, n. 11171).

Ne discende che, in caso di denuncia presentata oltre gli ordinari termini di decadenza o addirittura di accertamento compiuto senza denuncia “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità”, con la precisazione, però, che “il correlativo tema di prova – e, quindi, l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato” (Corte Cost., n. 247 del 2011, punto 5.3.). Alla luce di tali premesse, il contribuente che intenda contestare l’accertamento compiuto oltre il termine ordinario, deve eccepire la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia e non può mettere in discussione la sussistenza del reato, né sotto il profilo dell’elemento oggettivo, né sotto quello dell’elemento soggettivo, né infine dal punto di vista del suo autore (in questi termini Cass. Sez. 5, ord. n. 13481/2020, cit.).

Ciò posto la CTR non si è conformata a tali principi ritenendo a torto che ai fini della disciplina del raddoppio fosse necessario la prova dell’effettivo instaurazione di un procedimento penale.

La sentenza in accoglimento del secondo motivo va cassata e rinviata alla CTR della Liguria per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta il primo cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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