LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9811-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE SOCIO CULTURALE INTERNAZIONALE PASSARELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CONCETTA GAMBINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7021/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 20/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte della Fondazione socio culturale internazionale Passarelli e del ricorso riunito proposto da L.R. P.S. per le sanzioni relative al rapporto fiscale dell’ente, di avviso di accertamento per maggiori ricavi rilevanti ai fini Iva, anno 2011, in relazione alla inapplicabilità del diritto alla detrazione d’imposta, accertata attività commerciale della Fondazione (attività ricettiva e di ristorazione), ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.
La CTR ha rigettato il motivo riguardo al diritto della Fondazione alla detrazione d’imposta, perché “aspecifico e l’Agenzia non ha evidenziato motivi di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili.. Iimtandosi a prospettare in maniera generica principi e regole che presiedono alla regolare conservazione dei registri contabili”; e ha confermato la decisione della CTP di Salerno quanto alla non debenza delle sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di ente avente personalità giuridica, a carico della persona giuridica in via esclusiva.
La Fondazione in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in proprio P.S., si costituiscono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della specificità dei motivi di appello, per aver la CTR dichiarato aspecifico il primo motivo di appello dell’Ufficio.
2. Il motivo è fondato.
2.2. Con riferimento alla specificità dei motivi di appello, ponendosi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., questa Corte ha ripetutamente chiarito che riguardo al contenzioso tributario “ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenere assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi” atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito” (Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., sez. 6-5, ord. 5 ottobre 2018 n. 24641, n. 608/2020).
2.3. E’ pur vero che, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 16 novembre 2017, n. 27199) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., è necessario che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a criticare e confutare le ragioni del primo giudice. Ciò non significa, tuttavia, che anche la mera riproposizione delle argomentazioni originariamente dedotte non assolva a tale requisito, posto che i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto di appello contenga una esplicita motivazione che, letta anche alla luce delle conclusioni formulate, consenta di ritenere, in termini inequivoci, che le doglianze investano l’intero atto impugnato. 2.4. Nel caso in esame, il motivo appello proposto dall’Agenzia delle entrate – come è possibile evincere dalla lettura dello stesso ritrascritto in parte nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, pag. 4 – contiene una critica alla sentenza della Commissione provinciale in relazione alla inapplicabilità del diritto alla detrazione d’imposta, che postula la regolarità e completezza delle scritture contabili della registrazione dei dati, sottolineando l’importanza della scelta della modalità di registrazione ai fini del riconoscimento alla detrazione: ha pertanto errato la CTR a ritenere “aspecifica” l’impugnazione dell’Ufficio sul punto, per non avere evidenziato i profili di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o formulato specifiche e pertinenti conclusioni.
3. Col secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere escluso la responsabilità solidale del rappresentante legale per le sanzioni.
Il motivo va accolto nei termini che seguono.
3.1. Giova chiarire che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, commi 1 e 2, non autorizza affatto una automatica applicazione delle sanzioni all’amministratore della società, dovendosi applicare il principio secondo cui “In tema di sanzioni, nella vigenza del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11, commi 1 e 2, anteriore all’introduzione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326, sebbene la funzione ed i poteri gestionali dell’amministratore delegato di una società dotata di personalità giuridica possano astrattamente ricondurre alla sua persona le condotte che materializzano il compimento degli atti illegittimi, compresa la materiale formazione dell’atto illegale, il principio di personalizzazione della sanzione esclude l’automatica corrispondenza tra la funzione in sé rivestita e l’imputazione delle condotte illecite, essendo al contrario necessaria un’indagine quanto meno sufficiente a identificare gli elementi di base da cui evincere l’addebitabilità delle violazioni all’amministratore” (Cass. 25 febbraio 2021, n. 5164).
3.2. La CTR ha pertanto errato a ritenere la sanzione a carico della persona giuridica in via esclusiva, senza procedere agli indicati accertamenti.
4. Conclusivamente va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021