Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30274 del 27/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10177-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 932/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

In controversia relativa a impugnazione da parte di Giovanni R. di avviso di accertamento ai fini ad IRPEF e IRAP per l’anno di imposta 2010, con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Liguria, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, annullava l’atto impositivo perché emesso ante tempus, e in assenza di preventivo contraddittorio, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Per la cassazione della predetta sentenza ricorre, con unico motivo, l’Agenzia delle entrate.

R.G. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e L. n. 4 del 1929, art. 24, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR respinto l’appello dell’Ufficio e disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo che nella specie non era obbligata ad attivare nella fase amministrativa il contraddittorio con il contribuente, non avendo effettuato accessi, ispezioni o verifiche presso la sede della società.

2. Il motivo è fondato e va accolto, in quanto nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento c.d. a tavolino, emesso a seguito di attività istruttoria e risposta del contribuente al questionario, dai quali erano emerse irregolarità rilevanti.

2.1.La statuizione impugnata si pone pertanto in contrasto con i principi giurisprudenziali, di derivazione anche unionale, in materia di contraddittorio endoprocedimentale (secondo cui per i tributi “non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un generalizzato obbligo di contraddittorio nella fase amministrativa, sussistente solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, così come non sussiste per gli accertamenti condotti “a tavolino”, mentre per i tributi “armonizzati”, grava sul contribuente, in ipotesi di violazione del contraddittorio, l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa), incorre nell’erronea interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ritenendo che l’attività istruttoria svoltasi presso gli Uffici, dell’amministrazione finanziaria, ove poi viene eseguita la verifica (che, quindi, prescinde da qualsiasi accesso presso la sede della società ed è verifica fatta “a tavolino”) con invio di questionario al contribuente, che lo ha evaso, sia equiparabile, quoad effectum, alla verifica effettuata presso la sede della società ma poi proseguita, su richiesta del contribuente ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, presso l’ufficio dei verificatori; situazioni che sono, all’evidenza, tra loro del tutto divergenti.

2.2.11 motivo va conseguentemente accolto, anche con riferimento alla citata L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale sarebbe comunque insussistente.

3. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, per l’esame di eventuali motivi di appello rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472