Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30276 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12868-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., EDIL SCAM SNC DI SP.MO. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, SP.MO., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO MONTAGNANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 176/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente (società e due soci) impugnava avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2006 per l’IRPEF, IVA ed IRAP: in particolare l’Agenzia delle entrate aveva limitato la deducibilità del costo riferito ad alcune fatture ed aveva quindi recuperato a tassazione la differenza perché la società contribuente non aveva risposto ad un questionario e pertanto aveva proceduto al ricalcolo di quanto avrebbe potuto essere la quota di costo realmente imputabile all’attività del contribuente, sulla base delle informazioni reperite presso la ditta che aveva emanato le fatture;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo inutilizzabile, perché tardiva, la documentazione prodotta in sede giudiziale e non prodotta in risposta al questionario;

su ricorso della parte contribuente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2190 del 2018, cassava con rinvio affermando che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo in presenza della verifica giudiziale dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione della documentazione accompagnato dall’avvertimento, diretto al contribuente, circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza;

la Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio dichiarava inammissibile la produzione del questionario ex art. 372 c.p.c., (secondo cui non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio) e ciò comporta l’impossibilità di verificare quegli elementi che la Cassazione ha imposto di esaminare per decidere circa l’ammissibilità della documentazione prodotta dalla parte contribuente solo in fase contenziosa e conseguentemente confermava la sentenza di primo grado annullando l’accertamento e respingeva l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 372,384,394 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in quanto la Commissione Tributaria Regionale, nel ritenere che la produzione in giudizio del questionario trovasse un ostacolo nell’art. 372 c.p.c., è incorsa per un verso in un errore di sussunzione in quanto tale norma si applica al giudizio di Cassazione e non a quello davanti alle Commissioni Tributarie e per un altro verso per aver violato l’art. 384 c.p.c., perché, dichiarando inammissibile la produzione del questionario, ha reso impossibile conformarsi al principio di diritto che imponeva la verifica della corrispondenza del questionario al paradigma legale cui è subordinato il vaglio di ammissibilità della produzione.

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte contribuente, per tardività della notifica del ricorso stesso in Cassazione, notifica effettuata dall’Agenzia in data 12 maggio 2020.

Tale eccezione è fondata.

La sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 176 depositata in segreteria in data 25 gennaio 2019, è stata notificata dalla parte contribuente all’Agenzia in data primo marzo 2019 (come si rileva dalla relata di notifica in tale data facente parte integrante del controricorso), cosicché l’Ufficio disponeva, per proporre il ricorso in Cassazione, del termine di 60 giorni che scadeva il 30 aprile 2019, cui andava aggiunto il periodo di nove mesi previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, per cui, tenendo conto del periodo feriale, il termine sarebbe scaduto di sabato 29 febbraio e quindi prorogato a lunedì 2 marzo 2020. Al decorrere di tale data la sentenza impugnata è passata in giudicato in quanto, contrariamente a quanto indicato nel ricorso dell’Agenzia delle entrate, quest’ultima non poteva ulteriormente usufruire del termine di sospensione di sessantaquattro giorni di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, così come modificato dal D.L. n. 23 del 2020, art. 23. Infatti, come già rilevato anche da questa Corte (cfr. cass. n. 18784 e n. 17874 del 2021, secondo cui “in via pregiudiziale, va dichiarata l’ammissibilità dell’odierno ricorso, benché notificato (il 14 maggio 2020) oltre il termine cd. “lungo” semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione alla data (19 settembre 2019) di pubblicazione della sentenza oggi impugnata, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” tale termine di sospensione ha iniziato a decorrere dal 9 marzo 2020, ossia da una data successiva rispetto al passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.300, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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