Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30277 del 27/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17430-2020 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SE Ti EMBRE 98/E, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7325/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello, affermando che la genericità della descrizione del servizio reso non consente di verificare l’inerenza; il contratto di collaborazione tra il contribuente e la Juppiter s.r.l. (società di cui egli era socio al 51% del capitale sociale, direttore tecnico e amministrativo legale), è privo di registrazione. Le fatture in acconto per la collaborazione con la Juppiter sono di importo diverso per ogni documento e riportano la voce “importo lavori” con indicazione di un importo diverso per ogni documento, non viene indicata né la commessa di riferimento né la modalità del calcolo del corrispettivo e non riportano i compensi delle attività affidate alla Juppiter s.r.l. Ne consegue che la genericità delle fatture non consente di verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati, con conseguente difetto di prova dell’inerenza delle corrispondenti spese dedotte. I costi non possono essere dedotti solo per il semplice fatto di aver assolto all’onere di documentare le movimentazioni finanziarie relative ai pagamenti effettuati e per aver presentato della documentazione contrattuale; di contro la documentazione esibita in verifica ed allegata al ricorso dal contribuente non prova la certezza, congruità e l’inerenza dei costi portati in detrazione.

Avverso la suddetta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso, affidato ad un motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per errata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dei principi in tema di inerenza dei costi in quanto i costi oggetto di accertamento si riferiscono a lavori di ingegneria complessi che richiedevano compartecipazioni essenziali per l’ultimazione delle commesse.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 33915 del 2019);

in tema di reddito d’impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l’imponibile maturato, ossia l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 2224 del 2021);

in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi là dove – affermando che: la genericità della descrizione del servizio reso non consente di verificare l’inerenza; il contratto di collaborazione tra il contribuente e la Juppiter s.r.l. (società di cui egli era socio al 51% del capitale sociale, direttore tecnico e amministrativo legale), è privo di registrazione. Le fatture in acconto per la collaborazione con la Juppiter sono di importo diverso per ogni documento e riportano la voce “importo lavori” con indicazione di un importo diverso per ogni documento, non viene indicata né la commessa di riferimento né la modalità del calcolo del corrispettivo e non riportano i compensi delle attività affidate alla Juppiter s.r.l.; ne consegue che la genericità delle fatture non consente di verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati, con conseguente difetto di prova dell’inerenza delle corrispondenti spese dedotte. I costi non possono essere dedotti solo per il semplice fatto di aver assolto all’onere di documentare le movimentazioni finanziarie relative ai pagamenti effettuati e per aver presentato della documentazione contrattuale; di contro la documentazione esibita in verifica ed allegata al ricorso dal contribuente non prova la certezza, congruità e l’inerenza dei costi portati in detrazione – ha ragionevolmente ritenuto che non fosse stata fornita la prova della sussistenza dei costi in maniera sufficientemente e adeguatamente specifica, in assenza di una puntuale imputazione di un pagamento ad un determinato e compiutamente descritto servizio realmente fornito ed inerente all’attività d’impresa, non potendosi ritenere assolto l’onere della prova semplicemente in virtù dell’esibizione delle fatture ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia, cosicché non risulta raggiunta da parte del contribuente la prova dell’effettivo sostentamento del costo prima ancora che dell’inerenza della prestazione dedotta in fattura all’attività d’impresa. Per il resto le doglianze della ricorrente, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472