LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19812-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BALESTRA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1099/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
rilevato che:
la parte contribuente, in qualità di socio al 90% della Granz s.r.l., impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per il periodo d’imposta 2011, 2012 e 2013, dal momento che a seguito di un controllo l’Agenzia determinava in capo alla suddetta società maggiori redditi e, trattandosi di società a ristretta base sociale, al contribuente venivano attribuiti redditi in proporzione alla quota detenuta a titolo di utili extrabilancio;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello affermando che l’Ufficio ha ripreso a tassazione costi ritenuti non deducibili (aumentando conseguentemente il reddito accertato) contestati però non nella loro esistenza ma nella loro deducibilità fiscale, il che significa che per il loro sostenimento sono state impiegate risorse finanziarie, il che ha impedito la creazione di una provvista finanziaria che consentisse la distribuzione di utili ai soci.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle entrate denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in particolare dell’oggettiva inesistenza di operazioni intercorse con altre società e in particolare il costo relativo ad un contratto di affitto di azienda, con il che il costo non sarebbe solo indeducibile ma altresì inesistente;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 277 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 36, per essere la motivazione meramente apparente.
Si ritiene di dover affrontare preliminarmente il secondo motivo di impugnazione, il cui esame, in quanto lamenta un vizio radicale quale la nullità della sentenza nel suo insieme per motivazione apparente, appare prioritario da un punto di vista logico-giuridico rispetto al primo motivo di impugnazione.
Il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte infatti:
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);
in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando che l’Ufficio ha ripreso a tassazione costi ritenuti non deducibili contestati però non nella loro esistenza ma nella loro deducibilità fiscale, il che significa che per il loro sostenimento sono state impiegate risorse finanziarie, il che ha impedito la creazione di una provvista finanziaria che consentisse la distribuzione di utili ai soci – evidenziando che la presenza di un costo effettivo, pur se indeducibile, rappresenta e determina pur sempre un esborso per la società, il che impedisce la formazione di utili distribuibili ai soci, ha fornito una motivazione circa il merito della lite sufficientemente chiara, ragionevole e coerente, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all’art. 111 Cost..
Il primo motivo di doglianza è invece fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (Cass. n. 10523 del 2021).
Ebbene, dall’avviso di accertamento, di cui la parte ricorrente riporta attraverso ampi stralci i passi più significativi nel rispetto del principio di autosufficienza, emerge con chiarezza da una serie di elementi (in primis il costo relativo ad un contratto di affitto di azienda che l’Ufficio ritiene nascondere una operazione fittizia) che la contestazione principale dell’Ufficio tributario verteva sulla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti che hanno generato dei costi fittizi, contrariamente invece a quanto affermato dalla sentenza impugnata laddove afferma che l’Ufficio ha ripreso a tassazione costi ritenuti non deducibili contestati però non nella loro esistenza ma solo quanto alla loro deducibilità fiscale.
Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e infondato il secondo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e rigetta il secondo, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021