Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30280 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12398-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell’avvocato F.F., che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 828/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di F.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un preavviso di fermo per cartelle di pagamento tasse auto, IRPEF e IVA relativo agli anni 2000-2010.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.;

che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, sulla scorta dei principi espressi dalla sentenza di questa Suprema Corte n. 23397 del 2016;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il motivo è fondato, con riguardo ai tributi diversi dalla tassa auto;

che, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla normativa che regola l’imposta, sulla scorta della quale è sorto il credito tributario;

che, nella specie, mentre per la tassa auto il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, prevede una prescrizione triennale, né la normativa IRPEF, né quella IVA contengono la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale e che, pertanto, trova applicazione il regime ordinario, di cui all’art. 2946 c.c. (Sez. 6-5, n. 12740 del 26/06/2020; Sez. 6-5, n. 18804 del 16/07/2018);

che, pertanto, il ricorso va rigettato relativamente alla tassa auto ed accolto con riguardo ad IRPEF ed IVA, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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