Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30281 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12535-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., C.L., C.E., AGENZIA DELLE ENTRATE

– RISCOSSIONE, *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10024/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello di C.G., C.L. ed C.E. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti avverso una cartella di pagamento per catasto, per l’anno 2008.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di pronunziarsi sulla tardività del ricorso introduttivo, nonostante la tempestiva eccezione sollevata dall’appellata anche in fase di gravame; che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 10 agosto 2015, mentre il ricorso introduttivo sarebbe stato spedito il 13 novembre 2015, dunque oltre il termine di sessanta giorni;

che gli intimati non si sono costituiti;

che il primo motivo è fondato;

che, infatti, la stessa sentenza impugnata da atto della circostanza che l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo era stata riproposta nelle controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate, sicché la mancata pronunzia sul punto – da esaminare con priorità – costituisce senz’altro violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. 3, n. 5257 del 25/02/2021);

che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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