Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30287 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16352-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5117/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria di Milano, con sentenza n. 4461/17, sez. 13, rigettava il ricorso proposto da B.E. avverso le cartelle di pagamento per Irpef Iva e Irap 2000; per Irpef e Irap 2005; per Irpef, Irap ed Iva 2006; per Irpef Iva ed Irap 2007 e 2008.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 5117/2018, lo accoglieva parzialmente ritenendo la sussistenza della prescrizione quinquennale per i crediti erariali relativi a sanzioni ed interessi.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di due motivi.

Non ha resistito con controricorso il contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione contesta la ritenuta intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni.

Analoga censura viene avanzata con il secondo motivo in relazione all’affermato termine quinquennale della prescrizione per gli interessi.

I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il termine di prescrizione breve quinquennale per i crediti tributari deve ritenersi applicabile per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni (Cass. Sez. un n. 25790 del 2009; Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019) e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 12740 del 2020; Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 5577 del 2019; Cass. sez. un. n. 25790 del 2009; Cass. n. 14096 del 2006).

Il ricorso va quindi respinto. Non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo il contribuente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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