LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12704-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 49/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 29/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava un provvedimento di irrogazione sanzioni del D.L. n. 167 del 1990, ex art. 5, comma 4, per IRPEF e altro relativo all’anno d’imposta 2006 in relazione agli investimenti detenuti all’estero;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso ma la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva l’appello della parte contribuente, ritenendo che sia la presunzione di evasione cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, sia il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 12 cit., commi 2-bis e 2-ter, non siano applicabili retroattivamente.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la società contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2-ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che sia la presunzione di evasione cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, sia il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 12 cit., commi 2-bis e 2-ter, abbiano natura sostanziale e ne ha quindi ritenuto l’irretroattività.
Il motivo di impugnazione è parzialmente fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Cass. nn. 33893 e 31243 del 2019 e Cass. n. 2662 del 2018);
la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione – con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui al medesimo art. 12, commi 2-bis e 2-ter, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2 (Cass. n. 29632 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche – ritenendo che sia la presunzione di evasione cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, sia il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 12 cit., commi 2-bis e 2-ter, non siano applicabili retroattivamente – si è attenuta al primo ma non al secondo dei suddetti principi in quanto per un verso la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva (e tale norma, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella sua memoria, viene in considerazione nel caso di specie trattandosi di un accertamento effettuato per l’anno d’imposta 2006, a nulla rilevando che nell’irrogare la relativa sanzione la suddetta norma non sia stata esplicitamente citata dall’Ufficio); viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui al medesimo art. 12, commi 2-bis e 2-ter, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2 (Cass. n. 29632 del 2019).
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione nei termini di cui in motivazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021