LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
A.G.B., rappr. e dif. dall’avv. Mauro Pizzigati, mauro.pizzigati.venezia.pecavvocati.it e dall’avv. Luigi Manzi luigimanzi.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio professionale del secondo, in Roma, via Confalonieri n. 5, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO ***** s.n.c. di G.D. e T.S. e dei soci ill. resp. G.D. e T.S., in persona del curatore fallimentare p.t., rappr. e dif. dall’avv. Roberto Fiscon roberto.fiscon.ordineavvocatipadova.it, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaccorsi di patti domenicobonaccorsidipatti.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma, via F. Cesi n. 72, come da procura in calce all’atto;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto Trib. Padova 4.9.2018, n. 6534/2019, in R.G. 425/2017.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. A.G.B. impugna il decreto Trib. Padova 4.9.2018, n. 6534/2019, in R.G. 425/2017 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO ***** s.n.c. di G.D. e T.S. e dei soci ill. resp. G.D. e T.S. (FALLIMENTO), già proposta avverso la statuizione denegativa dell’insinuazione, per come resa in decreto del giudice delegato;
2. il tribunale ha premesso che: a) la domanda di ammissione al passivo per compenso professionale vantato dal ricorrente “quale advisor della società”, per “avere redatto il piano di concordato” e formulata in via principale in prededuzione, era stata rigettata per via della palese inammissibilità del concordato, così dichiarata, tenuto conto che la prestazione “nemmeno in astratto” risultava “finalizzata” alla relativa proposta; b) il curatore – costituendosi aveva eccepito infatti l’inadempimento dell’obbligazione gravante sul professionista, per difetto di perizia e diligenza;
3. il tribunale ha ritenuto che: a) l’eccezione di inadempimento appariva sollevata già dal curatore avanti al giudice delegato, in virtù della contestazione di palese inammissibilità della domanda concordataria e comunque essa risultava ritualmente formulata in sede di opposizione; b) per quanto l’obbligazione assunta fosse di mezzi e non di risultato, la prestazione comunque doveva declinarsi in modo idoneo al relativo conseguimento, avendo riguardo – in base alla giurisprudenza sulla responsabilità del professionista – alla tutela delle ragioni del cliente e al parametro della diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2; c) a tenore del decreto di inammissibilità del concordato, emesso ai sensi dell’art. 162 L. Fall., il piano contemplava il pagamento dei chirografari senza previsione di soddisfacimento previo dei privilegiati e l’apporto di nuova finanza, il pagamento dei debiti personali dei soci, con la liquidazione dei rispettivi attivi e non dei debiti sociali, la vendita d’azienda senza il rispetto dei principi di competitività dell’art. 163 L. Fall.; d) le tesi giuridiche sostenute, per quanto emerse in dottrina, non avevano alcun richiamo in giurisprudenza, né erano indizianti di alcun contrasto applicativo, ciò rivelando l’omesso rispetto di principi di prudenza e diligenza, né potendo dirsi che quel piano costituisse l’unica alternativa al fallimento;
4. il ricorrente deduce quattro motivi: a) la violazione dell’art. 1460 c.c., avendo errato il tribunale laddove ha riferito al ricorrente una condotta professionalmente non diligente e di non tutela del cliente, trattandosi di diversità di vedute del tribunale rispetto alle tesi giuridiche sostenute nella proposta concordataria; b) la violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., non avendo considerato il decreto che il ricorrente era tenuto a svolgere una prestazione con obbligazioni solo di mezzi, senza responsabilità per il risultato non raggiunto, con assunzione del rischio confacente anche alla difficoltà dell’opera; c) la violazione dell’art. 111 L. Fall., stante la dovuta ammissione al passivo in prededuzione e de plano del credito del professionista, senza il riscontro della utilità, peraltro sussistente nella specie, essendo stata l’azienda del debitore, con il concordato, “resuscitata”, grazie all’affitto-ponte con il terzo; d) in via subordinata, difettando ogni inadempimento, il credito insinuato, a voler subire il diniego della prededuzione, comunque andava ammesso in privilegio, ai sensi del non applicato art. 2751 bis c.c., n. 2; il ricorrente ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il primo e secondo motivo, da trattare in via congiunta perché connessi, sono inammissibili, in relazione ai plurimi profili in cui le censure si articolano, conseguendone l’assorbimento dei restanti; non appare invero, in primo luogo, idoneamente avversata la duplice ratio decidendi alla base del decreto, ove il tribunale ha condiviso, rispetto al primo giudice, l’apprezzamento negativo della diligenza ex art. 1176 c.c. e del dovere di tutela delle ragioni del cliente, secondo parametro su cui i motivi non si esercitano in modo appropriato, né specifico; essi infatti si limitano a giustapporre un inconferente e generico principio di discrezionalità interpretativa dell’istituto a fronte di puntuali critiche, invece esposte dal giudice di merito, circa l’assenza di indirizzi giurisprudenziali adesivi alle tesi sostenute e, soprattutto, l’assenza di contrasto giurisprudenziale in tema, altrettanti fattori di prevedibile bocciatura in limine della domanda, cioè di non raggiungimento del risultato; si tratta inoltre di valutazione meritale, incensurabile in questa sede;
2. non appare innanzitutto contestato che il professionista, anche nel ricorso, assumendo la correttezza del proprio operato e riferendo le soluzioni giuridiche adottate dalla società in sede di proposta di concordato, ne ha sostanzialmente e per intero rivendicato la piena paternità, così non ponendosi alcuna questione di scarto rispetto alla condotta dell’assistito, a tale stregua l’impugnazione censurando – semplicemente quali tesi disputabili rispetto a quelle cui si era conformato il concordato – la motivazione con cui il tribunale ha escluso, già ai sensi dell’art. 162 L. Fall., l’ammissibilità della proposta; essendo pertanto precluso in questa sede, del tutto ovviamente, sottoporre ad una rivalutazione di correttezza giuridica, anche solo incidentale, la citata pronuncia denegativa del tribunale, può solo essere operato un raffronto fra la radicale carenza dei presupposti ammissivi del concordato ivi enunciata e motivata, per come ripresa nel rigetto dell’ammissione al passivo e la relazione con i due citati parametri doverosi dell’attività professionale e che il tribunale ha escluso vi fossero;
3. in tema, si può ricordare che proprio l’eccezione d’inadempimento, ex art. 1460 c.c., “può essere opposta dal cliente” al professionista che, come nella specie, “abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la “chance” di vittoria” (Cass. 25894/2016); in tema, le doglianze rivelano allora una non esaminabile sostanziale censura sulla motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), che al contrario ha indicato, nella condotta consulenziale, un difetto di prudenza e al contempo di cura diligente degli interessi della società laddove il professionista, richiesto di una prestazione di perizia giuridico-economica (ed ancorché di mezzi), non ha progettato per il proprio assistito soluzioni almeno astrattamente idonee ad un vaglio di prima ammissibilità giuridica, ma assetti regolatori e ristrutturativi fondati su altrettante e decisive, come poi accertato dal tribunale, violazioni di legge;
4. né il ricorso, per difetto di specificità, introduce un quadro alternativo, sotto alcun profilo; appare infatti vago e del tutto generico il richiamo ad una pretesa speciale difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c., questione della quale non si indicano gli estremi di completa, rituale e tempestiva trattazione nel merito, conseguendo che essa è nuova, dunque inammissibile; ad eguale esito si perviene ove si consideri che il professionista ha omesso di rappresentare, com’era suo onere (Cass. 8496/2020, Cass. 24025/2020, n. m.), quel particolare grado di complessità tecnico-redazionale che, per l’incarico affidatogli, la relazione di consulenza avrebbe richiesto, non potendo certo essa di per sé, nemmeno per presunzione, rientrare in una corrispondente e obbligatoria tipologia codicistica, e tantomeno concorsuale a carattere speciale; essa non può pertanto non confrontarsi con l’idoneità in concreto a rendere almeno non implausibile un possibile risultato, qual è lo scopo dell’affidamento dell’incarico stesso, derivandone la violazione dell’obbligo di adempimento ove quello sia radicalmente escluso;
5. lo svolgimento dell’eccezione di inadempimento fornisce allora un’esemplificazione indiretta del citato principio di doveroso svolgimento del ministero con diligenza comune, che opera quando, come nella specie, l’unitaria attività prestazionale espletata dal professionista venga dubitata nella sua tenuta quale coerente con i requisiti di selezione e coadiuvazione alla scelta consapevole, in capo al cliente, dello strumento giuridico più opportuno per regolare la propria crisi d’impresa, senza impedimenti preliminari nell’esame della domanda; la relativa prescrizione, se pur non involge – come detto – un’obbligazione di risultato, pone infatti a carico del professionista il dovere di un’esplicitazione completa del quadro motivazionale che sorregge la finale indicazione di consulenza; anche nella presente sede, al contrario, il ricorrente ha circoscritto ed invece le proprie doglianze rivendicando la mera praticabilità di tesi giuridiche che, nell’apprezzamento assunto nella sede di ammissione al passivo, sono state valutate alla stregua di fattori altrettanto decisivi per la non ammissione del concordato;
6. infatti, ancora sul punto, non appare idoneamente contestata la ratio decidendi con cui il decreto ha segnalato una complessa e radicale impossibilità giuridica, già in astratto, della proposta; d’altronde il ricorso, nel prospettare la falcidia dei privilegiati, omette del tutto di riferire come e se essa fosse stata asseverata dal perito stimatore di cui all’art. 160 L. Fall., comma 2, non indica con maggiore puntualità i termini del coinvolgimento nella proposta (e non per la mera responsabilità illimitata) dei due soci della s.n.c. ed ai fini della distribuzione del supero post liquidazione dell’attivo ai creditori sociali, contrappone in modo generico un scenario di convenienza del concordato a fronte di specifici limiti di rispetto del piano quanto al regime normativo impegnato dalle proposte competitive (per via di un affitto già concluso) e sulla compensazione (con un credito della società ancora di là da maturare); su tutte le questioni, al contempo, i motivi refluiscono in censure di merito, laddove invece l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – afferisce, nell’ottica della novella che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimità, intorno ai “fatti, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio” (Cass. 5133/2014; Cass. 976/2021; Cass. s.u. 8053/2014);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile quanto ai primi due motivi, con assorbimento dei restanti, manifestamenti dipendenti e condizionati; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibili in primi due motivi, assorbiti i restanti; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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