Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30296 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

T-PROGETTO s.r.l., in persona dell’amministratore delegato, rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Miranda (pec: avv.miranda.pec.anconalex.it) del foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Ancona, Viale della Vittoria n. 7, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

DMD SOLOFRA s.p.a., in persona del l.r.p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto App. Ancona 31/10/2018, n. 3778/2018, in R.G. n. 428/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021 dal Presidente relatore Dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. T-PROGETTO s.r.l. impugna il decreto App. Ancona 31/10/2018, n. 3778/2018, in R.G. n. 428/2018 che ha rigettato il reclamo, già proposto ex art. 22 L. Fall. da DMD SOLOFRA s.p.a., avverso il decreto Trib. Fermo 27/06/2018, con cui veniva respinto il ricorso della società, qui intimata, volto alla dichiarazione di fallimento della ricorrente;

2. la corte ha premesso che: a) l’istanza di fallimento era rigettata dal primo giudice perché ricorrevano contestazione giudiziale dell’unico credito e assenza di altri indici di insolvenza manifesta; b) la creditrice reclamante sosteneva dunque, ai sensi dell’art. 22 L. Fall., che la contestazione del suo credito fosse “chiaramente strumentale”, posto che, dai documenti, risultava la difficoltà della debitrice ad onorare anche il piano di rientro e la fornitura delle merci non era stata avversata, mentre emergevano dati di bilancio poco chiari, specie per i debiti commerciali;

3. la corte ha ritenuto che: a) dall’esame condotto sull’atto di citazione in giudizio della T-Progetto, il mancato pagamento appariva fondatamente giustificato, per via dei dedotti vizi nelle forniture, con avanzata domanda di maggiore risarcimento dei danni; b) l’insolvenza non poteva desumersi dall’avvenuta notifica della predetta citazione solo dopo le intimazioni di pagamento ricevute e lo scambio di e-mail tra le parti per concordare il piano di rientro del debito; c) mancavano poi, pur a fronte dei dati contabili sul debito, connessioni logiche rapportabili alla unicità della domanda di credito, stante altresì l’assenza di ricorsi monitori o procedure esecutive, oltre alla permanenza di affidamenti bancari; d) con il rigetto del reclamo, veniva disposta la condanna della reclamante al solo versamento del doppio del contributo unificato;

4. il ricorso è su due motivi: a) (primo motivo) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la corte argomentato in ordine alla possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite, invero non dichiarata e considerando la piena soccombenza della resistente, che avrebbe imposto la condanna, con distrazione in favore del difensore, come richiesto; b) (secondo motivo) la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poiché la corte non ha deciso la specifica domanda condannatoria alle spese benché formulata dalla società reclamata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i motivi vanno trattati unitariamente, per l’intima connessione e sono fondati; in tema, è pacifico che, nella sede del reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, “il debitore può chiedere la condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali, essendogli solo precluso, ai sensi dell’art. 22 L. Fall., introdurre tale domanda in separato giudizio; ne consegue che la pronuncia della corte d’appello, in detta sede, incide, nella parte in cui regola le spese, su un diritto soggettivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.” (Cass. 25818/2010); così come, all’indomani dell’intervento di Corte Cost. n. 328 del 1999 sul previgente art. 22 l.f., ma con regolazione della fattispecie che può confermarsi, a maggior ragione, dopo la previsione positiva del principio nel menzionato art. 22 L. Fall., comma 2, secondo periodo, riformato con il D.Lgs. n. 5 del 2006, la corte d’appello è parimenti “tenuta a provvedere sulla domanda del debitore, di condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali, e, in caso di omissione di pronuncia su detta domanda, il decreto è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, Cost., in quanto il provvedimento, nella parte in cui regola le spese, ha natura di pronuncia definitiva e decisoria su un diritto soggettivo” (Cass. 22476/2004, 19643/2005, 16975/2006);

2. nella specie, la corte d’appello, a seguito di rinnovato accertamento all’attualità dei presupposti della fallibilità, ne ha confermato l’insussistenza, così qualificando infondato il relativo reclamo della società qui intimata, ma senza indicare, né in dispositivo, né in motivazione (Cass. 15650/2016, 11215/2018), alcuna statuizione o quadro giustificativo quanto alle spese e tanto meno in punto di distrazione, nonostante la relativa richiesta; tale duplice omissione, se rende necessaria – come avvenuto – la specifica impugnazione (Cass. 3968/2020), fonda altresì l’accoglimento del presente ricorso con possibile decisione nel merito, apparendo univoche la accertata soccombenza della reclamante, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. ed altresì la omissione di pronuncia secondaria, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

3. dalla sola restrizione condannatoria, in realtà di mera dichiarazione di sussistenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 4315/2020) relativi al cd. raddoppio del contributo unificato, non si evince invero, al confronto con il tenore della motivazione, nessuna inclinazione di contrasto rispetto alla piena soccombenza, né elementi giustificativi di una qualche forma di implicita compensazione, questione in ogni caso assorbita, per via della proposizione del ricorso, fondato anche ove se ne predichi la natura impugnatoria avverso una mancanza di decisione ex art. 92 c.p.c., comma 2;

4. alla conseguente cassazione del decreto consegue la decisione della causa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ben possibile “nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali ma anche di norme processuali (nella specie, quella di cui all’art. 91 c.p.c.), purché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto” (Cass. n. 24866/2017);

il ricorso e’, pertanto, fondato, con cassazione del decreto e, decidendo nel merito il reclamo quanto alla parte impugnata, accoglimento della domanda di condanna alle spese, liquidate in Euro 3.500 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% in favore del ricorrente, nonché accessori di legge, da distrarsi a vantaggio del difensore avv. Maurizio Miranda, ferma ogni altra statuizione, non oggetto d’impugnazione; parimenti, a favore dell’attuale ricorrente spettano anche le spese del presente procedimento, secondo la regola della soccombenza e liquidazione come in dispositivo, con analoga distrazione, stante la dichiarazione in atto (pag. 11).

PQM

la Corte accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la società intimata al pagamento delle spese del procedimento di reclamo, liquidate in Euro 3.500 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% in favore dell’attuale ricorrente, nonché agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore avv. Maurizio Miranda; condanna la medesima società intimata al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 4.000 oltre ad Euro 100 per esborsi, nonché al rimborso forfettario nella misura del 15% in favore dell’attuale ricorrente e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore avv. Maurizio Miranda.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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