LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del presidente p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Caprioglio Franca, Londei Luisa e Zanon Ezio dell’Avvocatura regionale e dall’avv. Manzi Andrea andreamanziordineavvocatironna.org, elett. dom. presso lo studio dell’ultimo, in Roma, via F. Confalonieri n. 5, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
***** s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare p.t.;
– intimato –
per la cassazione del decreto Trib. Vicenza 24.4.2019, n. 3855/2019, in R.G. 1453/2019.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. REGIONE VENETO impugna il decreto Trib. Vicenza 24.4.2019, n. 3855/2019, in R.G. 1453/2019 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento ***** s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in punto di esclusione del privilegio richiesto e negato dal giudice delegato quanto al credito per tasse automobilistiche;
2. per quanto in questa sede di residua rilevanza, il tribunale ha premesso che, causa l’omesso pagamento di Euro 2.801,30 da parte della fallita, la Regione era stata ammessa solo in chirografo al passivo per il corrispondente credito, con diniego della prelazione ex art. 2752 c.c., comma 3 per essere l’ente estraneo al novero degli enti locali ivi previsto ed impossibile l’estensione analogica del privilegio;
3. il tribunale ha così ritenuto che: a) intendendo discostarsi anche da propri precedenti ammissivi, oltre che di legittimità, doveva sottoporsi a critica l’indirizzo estensivo del privilegio, a ciò non autorizzando nemmeno la norma d’interpretazione autentica del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2001, art. 13, comma 13, generico sul punto del riferimento agli enti locali; b) parimenti anche il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) aveva riguardo agli enti locali, non includendo però le regioni, da intendersi come enti territoriali; c) né la invocata estensione poteva condursi dal testo dell’art. 2752 c.c., riferito agli enti locali in senso restrittivo;
4. il ricorrente deduce tre motivi, invocando la violazione dell’art. 2752 c.c. (ingiustificatamente compresso in un’interpretazione non estensiva), dell’art. 2745 c.c. (posto che il diniego del privilegio era fondato su interpretazione non conforme alla causa del credito), del D.L. n. 201 del 2011, art. 13 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 2 (falsamente intesi secondo lettura nominalistica della nozione di ente locale); viene altresì sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma codicistica, per trattamento discriminatorio tra regione ed altri enti locali, ove sia confermata la tesi del tribunale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. i motivi, da trattare in via congiunta perché reciprocamente implicati, sono fondati, conseguendone l’inutilità della disamina della questione di costituzionalità; sull’applicazione dell’invocato privilegio di cui all’art. 2752 c.c. anche alle regioni, quali enti locali, in ragione della tipologia – e dunque della causa – di credito, divenuto afferente alla disponibilità qualificata degli autoveicoli, e non più alla loro circolazione in sé intesa, questa Corte si è pronunciata sin da Cass. 13301/2012 (e poi 3134/2016); essa, attraverso altri precedenti, versati oltre il primo caso (relativo ad una provincia autonoma), è così giunta – con Cass. 24836/2019 e, prima, Cass. 21007/2017 – a chiarire che, per il mutato presupposto impositivo di natura patrimoniale e la lettura costituzionalmente aggiornata della nozione di enti locali, trovava luogo il principio per il quale proprio dall’art. 2752 c.c. si ricava la piena estensione del privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, altresì ai crediti per imposte, tasse e tributi di tutti gli enti locali la cui identificazione solo storicamente risulta ancora individuata nei soli comuni e province del codice civile, un tempo gli unici enti previsti dalla legge per la finanza locale previgente all’ordinamento repubblicano post 1948;
2. è da tempo pacifico che le norme sui privilegi – e in particolare quella in esame – sono suscettibili di interpretazione estensiva; tanto che, ha spiegato la cit. Cass. 24836/2019, “poiché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali… l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione; ne consegue che il privilegio in questione assiste si è detto, per esempio – il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dalla L. Prov. Trento n. 10 del 1998, art. 4, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale… a tale principio è conformata la legge di interpretazione autentica della norma citata: ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 13, conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende invero effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali; l’estensione interpretativa del principio non può che valere anche per la comune tassa automobilistica regionale”;
3. proprio un aggiornamento della funzione assegnata alla norma codicistica già alla sua entrata in vigore, e cioè l’armonizzazione del sistema dei privilegi per crediti pubblicistici di rifermento statuale e quelli locali prima inquadrati nella cd. legge sulla finanza locale del 1931, induce a confermare l’omnicomprensività della disposizione, per come proposta in lettura, da quasi un decennio, ad opera di questa Corte e con riguardo alla cd. tassa automobilistica; essa accomuna per identica tutela le entrate finanziarie degli enti, diversi dallo Stato ed ivi collocati in subordine di graduazione, vale a dire per tutti quelli cui competono risorse altresì dirette, dunque anche le regioni e in generale gli enti non centrali cui analoghe funzioni di reperimento di dette risorse derivino pure per i trasferimenti e a prescindere dalla competenza di riscossione; non casualmente, i primi riportati precedenti di questa Corte hanno trovato applicazione per la tassa automobilistica di spettanza della provincia autonoma di Trento, svolgente sul punto funzioni del tutto identiche a quelle delle regioni a statuto ordinario, all’interno di un sistema di promozione e assicurazione delle funzioni pubbliche disegnato in modo unitario dall’art. 119 Cost., comma 4;
4. né osta alla ribadita lettura estensiva l’invocazione della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 13 (conv. in L. n. 214 del 2011); esso stabilisce che “Ai fini dell’art. 2752 c.c., comma 4, il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali”; e però, va chiarito, la sua inserzione deriva dall’intervento normativo in tema di imposta municipale (ora cd. propria), volto ad evitare che, secondo l’istituto dell’epoca, l’ICI non restasse sprovvista di certa tutela privilegiata, com’era in discussione all’epoca per difformità di apprezzamento di siffatto tributo locale; il citato, selettivo, intervento non ha dunque raggiunto la portata più generale assunta nel decreto vicentino, ove non se ne è analizzata la genesi ed anche i limiti di norma di chiarimento sul solo citato singolo tributo, sopraggiunto al testo unico storico della finanza locale e quindi, in un rinvio dinamico, da raccordare piuttosto all’aggiornata latitudine di diritto positivo nel frattempo conseguita dalla locuzione, per la sua evoluzione in tipi e figure posteriori al codice civile;
5. appare infine eccentrico il riferimento in decreto alla distinzione tra enti territoriali (cui apparterrebbe la sola regione) ed enti locali (quali, nell’esempio, comuni e province), ai quali soltanto spetterebbe e propriamente, secondo il catalogo del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 2, la configurazione ordinamentale cui ha riguardo l’art. 2752 c.c.; in realtà, basti osservare che non solo anche i secondi esprimono un ambito di competenza per definizione riferito ad un bacino territoriale, con ovvie sovrapposizioni, ma che l’art. 114 Cost., individua l’assetto costitutivo della stessa Repubblica quale articolato, tra gli altri, in Comuni, Province e Stato, con riconoscimento e promozione sanciti tra i principi repubblicani, ancor prima dell’organizzazione ordinamentale, nell’art. 5 Cost. e, poi, per l’autonomia e le risorse di finanza, dal cit. art. 119 Cost.; inoltre, il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 4, come noto, allestisce il sistema delle autonomie locali in un ambito esattamente regionale, posto che proprio le regioni, ai sensi dell’art. 117 Cost., commi 1 e 2, e dell’art. 118 Cost., comma 1 “ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province”, così confermando la comune appartenenza al medesimo quadro ordinamentale e la non consistenza della ricostruzione duale avanzata nel decreto;
il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione e, decidendo nel merito la domanda, occorre riconoscere il privilegio ex art. 2752 c.c. al credito già ammesso; con condanna alle spese dell’intero giudizio, liquidate come meglio in dispositivo.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito la domanda di Regione Veneto, riconosce il privilegio ex art. 2752 c.c. al credito già ammesso al passivo del fallimento; condanna il fallimento alle spese dell’intero giudizio, spese liquidate per il giudizio di merito in Euro 1.500,00, Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% sui compensi e accessori di legge e, per il presente giudizio, in Euro 3.000, Euro 100 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% sui compensi e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021