LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
A.M.M., rappr. e dif. dall’avv. PAESANTE ROBERTA, *****, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Adria, corso Vittorio Emanuele n. 99, giusta procura in calce all’atto
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.
ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– costituito –
per la cassazione del decreto Trib. Venezia 19.5.20, n. 5176/2020, in R.G. 9222/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Presidente Relatore Dott. Ferro Massimo alla camera di consiglio del 20 maggio 2021.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. A.M.M. impugna il decreto Trib. Venezia, 19.5.20, n. 5176/2020, in R.G. 9222/2018 di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento con cui la commissione territoriale competente aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, così come il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2.il decreto ha ritenuto che: a) le ragioni della fuga addotte, riguardanti la sfera privatistica, non corrispondevano già in astratto ai motivi di persecuzione giustificativi del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero anche al timore di subire sanzioni penali, quale danno grave; b) il richiedente asilo aveva riferito infatti di essere fuggito dal Paese di origine (Bangladesh), dopo avervi fatto ritorno due volte dalla Libia, per aver contratto numerosi debiti nei riguardi di privati e di una banca, mai adempiuti, secondo una versione peraltro non circostanziata e un timore d’incarcerazione per debiti non credibile; c) quanto alla misura della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, non ricorreva invero alcuna delle ipotesi integranti il “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1 – o perché non prospettate o perché non dimostrate, nemmeno quanto al conflitto armato, escluso dalle fonti consultate – né tantomeno era raggiunta la prova di una situazione di particolare vulnerabilità, stante la non provata integrazione sociale e l’irrilevanza dell’indebitamento accumulato in patria, oltre alle ipotetiche conseguenze del soggiorno in Libia;
3.il ricorso è su due motivi; con il primo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avendo errato il tribunale nel fare applicazione del principio di cooperazione officiosa; con il secondo, viene lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere il giudice tenuto conto, nel valutare il raggiungimento di un sufficiente grado di integrazione sociale, della situazione odierna del ricorrente, il quale, una volta scaduto il tirocinio in agricoltura, veniva assunto e risulta tutt’ora bracciante agricolo con contratto a termine;
4. il ricorrente ha depositato ‘memorià, nella quale si dà conto del rigetto della propria istanza di sospensione già rivolta al Tribunale di Venezia e da tale giudice collegiale respinta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.il primo motivo è inammissibile, per plurimi profili; questa Corte è ripetutamente intervenuta chiarendo le regole operanti in punto di riparto di allegazione e prova, specificando la nozione di cooperazione istruttoria la cui carenza viene ora denunciata dal ricorrente; si è detto, in particolare, che, per quanto il giudizio sul diritto al riconoscimento della protezione internazionale conosca un ridimensionamento del principio dispositivo, non si assiste in tema ad un suo totale annullamento, stante l’onere del ricorrente di allegare, produrre e dedurre i fatti costitutivi della sua domanda e l’impossibilità per il giudice di “supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente” (Cass. 3016/2019; concordemente Cass. 27336/2018; Cass. 15794/2019; Cass. 3016/2019; Cass. 19197/2015); così come l’invocato dovere di cooperazione che impone all’autorità giudiziaria di avvalersi dei poteri di indagine e di informazione previsti al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, soprattutto con riguardo al reperimento di notizie relative alla situazione del Paese d’origine, sorge solo allorquando il ricorrente abbia adempiuto correttamente all’onere di allegazione e abbia circostanziato, compiendo ogni ragionevole sforzo, la domanda proposta (Cass. 11096/2019; Cass. 3016/2019); ne consegue che, in caso di mancata e puntuale indicazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, il giudicante non può, sostituendosi al richiedente, introdurli d’ufficio, considerando – come più volte ribadito da questa Corte – che il dovere di cooperazione è collocato sul piano della prova e non su quello dell’allegazione;
2. tanto premesso, il giudice nel provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto che la vicenda narrata fosse generica e non circostanziata e che i fatti allegati non fossero sufficientemente documentati, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna documentazione comprovante i prestiti contratti, sottolineando come fosse ad ogni modo infondato il timore di un arresto per la mancata restituzione del denaro dal momento che l’ordinamento straniero in questione non contempla, salvo specifiche ipotesi non allegate nel caso de quo, il carcere per i debiti non soddisfatti; si tratta di complessa ratio decidendi, in alcuno dei suoi elementi specificamente contestata dalla parte, conseguendone già per tale ragione l’anticipata inammissibilità del motivo; va invero ripetuto che quando la pronuncia “assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame” (Cass. 13880/2020);
3. né appare essere stato contestato l’accertamento relativamente all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) quanto alla minaccia grave e individuale alla vita alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, posto che la corrispondente situazione non era stata neppure prospettata dal ricorrente; tra l’altro, il decreto – sul punto non impugnato – afferma che “il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dal Bangladesh non già per il timore di essere coinvolto in scontri tra fazione politiche, ma per il timore di essere arrestato per la mancata restituzione del denaro” (pag. 10);
4. il secondo motivo è inammissibile, poiché il decreto ha complessivamente espresso un apprezzamento di difetto di vulnerabilità, sia per mancanza di seri motivi ostativi al rimpatrio, sia per insufficiente integrazione sociale, né il ricorrente, anche solo avversando il secondo punto, assolve appieno alla funzione del motivo di ricorso prescelto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; il tribunale, infatti, ha tenuto in considerazione il tirocinio in agricoltura svolto dal richiedente e la sua sopravvenuta scadenza, tanto più che la dedotta attualità del nuovo impiego non si riscontra quale circostanza già dibattuta avanti al giudice del merito, difettando la censura – già per questa ragione – della necessaria specificità; ciò in quanto i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 30044/2019, in motivazione; Cass. 2038/2019; Cass. 15430/2018; Cass. 27568/2017);
5. le ragioni non credute dell’allontanamento e del timore per il rientro mostrano di reagire negativamente anche sul giudizio proprio della protezione umanitaria, non permettendo così di attuare una comparazione effettiva sulla situazione di vulnerabilità che graverebbe sul richiedente al rientro; non basta invero e in ogni caso la segnalazione di alcuni indici di inserimento in Italia, rispetto ai quali la motivazione della pronuncia impugnata comunque ha preso posizione, indicando in modo specifico la loro insufficienza, perché labili e provvisori; né il ricorrente – anche in questa sede – ha indicato altro fattore oltre alla sua presenza nel territorio italiano e il timore di danni gravi o generiche persecuzioni al rientro, ma per ragioni non credute, così rispettando il principio per cui già Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), ha statuito che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6" (indirizzo ribadito da Cass. s.u. 29460/2019);
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021