Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30300 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8141/2019 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO DELLACASA;

– ricorrente –

contro

C.P. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 296/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda proposta da V.A. nei confronti della società Cooperativa C.P. ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e segg., volta a conseguire declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il 30/12/2015, accertava che i fatti addebitati non risultavano di tale gravità da giustificare il licenziamento ma, in mancanza del requisito numerico, riteneva inapplicabile la tutela reale invocata e condannava la società al pagamento del risarcimento del danno nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto percepita.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza resa pubblica il 2/9/2019 rigettava il ricorso. Il giudice del gravame perveniva a tale convincimento sull’essenziale rilievo della insussistenza di un interesse ad agire del ricorrente.

Invero, il licenziamento oggetto del presente giudizio, aveva fatto seguito ad altro intimato in data 1/4/2015, dichiarato legittimo dal primo giudice e confermato dalla Corte d’appello con sentenza oggetto di impugnativa in sede di legittimità.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il V. sulla base di tre motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha provveduto a depositare atto di rinuncia al presente ricorso che non risulta notificato alla controparte.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Opina questa Corte che la risoluzione, in rito, della questione sottoposta al suo scrutinio nei termini anzidetti, sia giustificata dalla sopravvenuta carenza della condizione dell’azione dell’interesse ad agire in termini di attualità e concretezza, avendo il ricorrente manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.

L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite” o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota infatti il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (vedi Cass. 7/6/2018 n. 14782).

Nessuna statuizione va emessa in punto spese non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

Non ricorrono, infine, i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, essendo esso operante solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con una declaratoria di infondatezza nel merito o di inammissibilità originaria dell’impugnazione, ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (vedi Cass. 2/7/2015, n. 13636; Cass. 10/2/2017 n. 3542, Cass. sez. U. 28/4/2017 n. 10553).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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