Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30304 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9650/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 388/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/04/2014 R.G.N. 1188/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 3 aprile 2014, la Corte d’Appello di Bologna chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Ferrara sulla domanda proposta da G.S. nei confronti dell’INPS, condannà l’Istituto al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all’area C, posizione economica C1, dichiarando non dovuto l’importo del solo salario di professionalità percepito ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo quadro stipulato ai sensi dell’art. 24 del CCNL 16.2.1999;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, all’esito dell’accertamento circa le mansioni di fatto espletate dal G., le stesse pienamente riconducibili alla declaratoria contrattuale relativa all’area C e, pertanto, spettante anche relativamente al periodo anteriore al 1999 l’inquadramento superiore e le relative differenze retributive e, conseguentemente, di dover accogliere la domanda dell’INPS circa la detraibilità dalle differenze retributive dovute della voce della retribuzione accessoria di cui il ricorrente fruiva allorché risultava inquadrato nella qualifica inferiore prevista dall’art. 6 dell’Accordo quadro stipulato ai sensi dell’art. 24 del CCNL 16.2.1999 per i dipendenti assegnati, in considerazione dei processi di riorganizzazione e delle sperimentazioni professionali e organizzative di cui al CCNL 6.7.1995, detraibilità, peraltro, limitata nel dispositivo della sentenza alla sola componente relativa al “salario di professionalità” con esclusione dell’ulteriore componente data dal “trattamento integrativo ABC”, viceversa in motivazione inclusa nella disposta detrazione;

per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il G. non ha svolto alcuna attività difensiva;

– che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, art. 24, comma 5, CCNL 1998/2001, art. 41 CCNL 1995, L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, art. 1362 c.c., con riguardo all’art. 19 CCNI 1999 e all’Accordo quadro del 22.10.2001 in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio lamenta la non conformità a diritto dell’applicazione da parte della Corte territoriale della disciplina in materia di classificazione del personale ed impiego del medesimo in mansioni superiori, implicante in ogni caso l’attribuzione all’interessato di una retribuzione proporzionata e adeguata;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione che sancisce il cumulo degli interessi e della rivalutazione da calcolarsi sulle somme attribuite;

che il primo motivo dell’Istituto ricorrente merita accoglimento con riferimento alla domanda formulata in subordine volta a richiedere la detrazione dalle differenze retributive spettanti al ricorrente in ragione del suo impiego in mansioni riconducibili alla superiore area C – accertato dalla Corte territoriale all’esito del procedimento trifasico, che, sulla base di un iter argomentativo immune da vizi logici e giuridici, l’ha portata a ritenere le mansioni svolte dal G. pienamente riconducibili alla declaratoria dell’area C – dell’intero salario accessorio allo stesso riconosciuto per la medesima causale ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo quadro stipulato ai sensi dell’art. 24 del CCNL 16.2.1999, dovendosi fare riferimento al dispositivo dell’impugnata sentenza ove la detrazione è prevista solo con riferimento alla voce “salario di professionalità” e non con riguardo all’ulteriore voce del “trattamento integrativo ABC”, per quanto in motivazione la Corte territoriale avesse sancito la detraibilità anche di questa seconda voce e correttamente sulla base della formulazione letterale del citato art. 6, che, nel disciplinare il trattamento economico da erogare al dipendente assegnato a mansioni superiori, richiama la “differenza tabellare” e la “corrispondente misura dell’indennità integrativa speciale”;

che parimenti merita accoglimento il secondo motivo essendo l’INPS qualificabile come ente pubblico non economico nei cui confronti opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, rimosso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 459/2000 solo per i lavoratori privati;

che, pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’assegnazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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