Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30306 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11346/1016 proposto da:

E.M., G.A., domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIO ROSARIO CURZIO, GIOVANNI SCOGNAMIGLIO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1142/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/11/2015 R.G.N. 720/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che, con sentenza del 2 novembre 2015, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettava la domanda proposta da E.M., G.A. e M.S. nei confronti del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento RR.SS.UU., avente ad oggetto la costituzione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro intercorsi tra gli istanti ed il consorzio, quale soggetto utilizzatore delle prestazioni dai primi rese in virtù di un contratto di somministrazione, secondo le rispettive decorrenze e con l’inquadramento contrattuale già goduto;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, ferma restando l’ammissibilità della conversione del rapporto stante la natura di ente pubblico economico da riconoscersi al Consorzio nonché la tempestività dell’impugnazione, insussistente la denunciata irregolarità della somministrazione dovendosi considerare, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, provata l’osservanza della clausola di contingentamento;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono i soli E. e G., affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il Consorzio non ha svolto alcuna difesa.

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 13 CCNL di categoria, lamentano il carattere meramente apparente della motivazione su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento circa l’osservanza da parte del Consorzio della clausola di contingentamento, non offrendo gli elementi in fatto richiamati idonei a fornire una esatta indicazione della misura percentuale degli assunti con contratto di somministrazione;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e art. 13 del CCNL di categoria, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale il travisamento del materiale probatorio sostanzialmente riproponendo sotto il diverso profilo dell’apprezzamento del materiale istruttorio la medesima censura di cui sopra;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 345 e 437 c.p.c., è prospettata con riferimento all’acquisizione da parte della Corte territoriale di materiale probatorio tardivamente prodotto dal Consorzio solo in grado di appello, rivelatosi decisivo ai fini del convincimento della Corte; che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per omessa pronunzia in ordine alle ulteriori conclusioni formulate riferite ad ulteriori ragioni di illegittimità degli stipulati contratti di somministrazione;

che i primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili avendo la Corte territoriale, in esito al libero apprezzamento del materiale istruttorio acquisito in prime cure, di poter, a questa stregua, ritenere la veridicità del dato prospettato dal Consorzio per cui la media annua di impiego dei lavoratori interinali era pari al 6,47% dell’organico e così inferiore alla media dell’8% contrattualmente prevista, convincimento rispetto al quale la documentazione prodotta in appello è valsa come mero supporto, non giungendo a rivestire carattere decisivo;

– che, di contro, infondato si rivela il quarto motivo, in quanto va considerato che il pronunciamento della Corte territoriale tiene conto della decisione resa dal primo giudice, il quale ha fatto discendere l’illegittimità dei contratti di somministrazione dalla sola violazione della clausola di contingentamento, dovendosi, pertanto, ritenere che, in adesione a quella decisione, la Corte territoriale si sia implicitamente espressa per il rigetto delle ulteriori ragioni di illegittimità, delle quali, del resto, qui si da conto trascrivendo soltanto le originarie conclusioni in cui quelle ragioni risultano solo genericamente indicate; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese non avendo il Consorzio intimato svolto alcuna difesa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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