LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1874/2020 proposto da:
W.T.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA
– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 3666/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 04/10/2019 R.G.N. 1268/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata da W.T.R., nigeriano proveniente dall’Edo State ed espatriato nel 2016 per timore di essere ucciso dalla famiglia di un ragazzo da lui accidentalmente ucciso in un incidente stradale, già rigettata in sede amministrativa.
2. Il giudice di prima istanza, dopo aver richiamato tutti i principi generali su protezione internazionale, ha analizzato le dichiarazioni rese dal richiedente confermandone la valutazione di non credibilità già espressa dalla Commissione territoriale. In particolare nel suo decreto il Tribunale ha posto in rilievo che il racconto del ricorrente non era credibile poiché le dichiarazioni risultavano stereotipate, prive di dettagli e contraddittorie. Inoltre la lettera dell’avvocato prodotta in giudizio era incoerente rispetto a quanto dichiarato dal richiedente asilo. Ha poi ritenuto non accordabile la protezione sussidiaria chiesta stante l’accertata inesistenza di una situazione di pericolosità di rilievo nell’area di provenienza, pericolosità neppure allegata dal richiedente. Ha escluso che fosse stata allegata alcuna specifica connessione tra il suo passaggio in transito in Libia e la sua specifica vicenda e, per l’effetto, ha escluso che potesse avere rilievo tale aspetto nella valutazione richiesta al giudice. Quanto alla protezione umanitaria il Tribunale ha ritenuto che non ne sussistessero i presupposti stante la mancanza di specifiche condizioni di vulnerabilità e la generica allegazione di situazioni di povertà e di focolai malattie infettive, mentre nulla risultava allegato con riguardo alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia.
3. Per la cassazione del provvedimento ha proposto tempestivo ricorso W.T.R. affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
4. Il primi due motivi di ricorso, con i quali è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (primo motivo) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di nuovo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7,14 e 17 (secondo motivo), da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
4.1. Il ricorrente deduce che il suo racconto era adeguato e plausibile e che invece il Tribunale aveva omesso ogni approfondimento sul livello di corruzione della polizia nigeriana.
4.2. La censura, però, si risolve nella sostanza in una richiesta di una diversa valutazione dei fatti che in questa sede non è consentita ove il Tribunale, come nella specie ha fatto, si sia attenuto alle regole procedimentalizzate dalle norme di legge invocate nel valutare la credibilità soggettiva ed oggettiva del narrato che è stato ritenuto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, essendo il racconto affetto da estrema genericità, stereotipato, approssimativo e perciò ritenuto non credibile, competendo all’interessato di innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria (cfr. Cass. 09/07/2020 n. 14670 e già 12/06/2019 n. 15794).
4.3. Come è noto, infatti, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria. La ricerca di informazioni specifiche (sul livello di corruzione della polizia nigeriana) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria diviene inutile laddove manchi, come nella specie, alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (cfr. Cass. 19/12/2019 n. 33858).
4.4. Solo in questa sede il ricorrente deduce che alcuni chiarimenti non erano stati offerti alla Commissione territoriale poiché non erano conosciuti e tuttavia non è chiarito in ricorso se tali circostanze siano state portate a conoscenza del Tribunale compiutamente e nella maniera che solo oggi risulta precisata.
4.5. Pertanto, correttamente, il Tribunale ha proceduto agli approfondimenti connessi al riconoscimento della protezione sussidiara limitando la sua indagine agli spunti concretamente offerti dal ricorrente sul quale incombe l’onere di puntuale allegazione dei fatti.
5. Anche l’ultimo motivo di ricorso – con il quale è denunciata, ancora una volta, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 8 della CEDU, artt. 2 e 10 Cost., artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., oltre che dell’art. 132, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – è inammissibile per le medesime ragioni su esposte.
5.1. La sentenza muove dal presupposto che il ricorrente non aveva individuato con sufficiente chiarezza la ragioni di rischio in caso di rientro né aveva allegato alcunché sul suo livello di inserimento in Italia. Ha escluso gli approfondimenti sull’esistenza di una corruzione nelle forze di polizia per le ragioni già dette in risposta ai precedenti motivi e che qui si richiamano. Quanto al pericolo di subire trattamenti inumani in caso di rientro va qui rilevato che, sebbene effettivamente la decisione non se ne occupi esplicitamente, tuttavia l’odierno ricorrente trascura di chiarire dove, in che termini e quando la questione sia stata sollevata. A ciò si aggiunga diversamente da quanto affermato la dichiarazione dell’avvocato prodotta in giudizio è stata espressamente esaminata dal Tribunale che ha chiarito anche le ragioni per le quali la stessa non poteva essere ritenuta rilevante nel giudizio.
5.2. Ancora una volta le censure si risolvono nella sostanza in una diversa valutazione dei fatti che in questa sede non è consentita.
6. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese. Va poi dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021