LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19124/2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELLA FABBRI, GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
e contro
C.E.I.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 734/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/06/2015 R.G.N. 1669/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso di Riscossione Sicilia s.p.a. diretto a sentir dichiarare che l’istanza di rateizzazione dei carichi iscritti in quattro cartelle di pagamento opposte dalla società Ceis s.r.l. potesse valere come rinuncia, da parte della società, ad avvalersi della prescrizione già maturata;
nell’escludere la ricorrenza di una volontà abdicativa desumibile dall’istanza di rateizzazione, la Corte territoriale ha affermato che ai predetti fini sarebbe stato necessario che il debitore avesse consapevolezza di tutti i presupposti fattuali e temporali idonei a delimitare compiutamente l’evento estintivo; che nel caso in esame il debitore non aveva avuto esaustiva conoscenza del numero della cartella, dell’ente titolare del tributo, della natura dell’iscrizione a ruolo e del giorno di notifica del titolo esecutivo; che, in particolare, l’avviso di iscrizione ipotecaria era privo della data di iscrizione a ruolo e neppure dal provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateazione era possibile ricavare i predetti elementi;
la cassazione della sentenza è domandata da Riscossione Sicilia s.p.a. sulla base di due motivi;
Ceis s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata;
l’Inail ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, atteso che la società, diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello, era pienamente consapevole delle informazioni, tutte presenti negli estratti di ruolo rilasciati dall’agente della riscossione;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2937 c.c. e art. 1988 c.c.” per avere la Corte d’appello escluso che l’istanza di rateizzazione presentata dalla CEIS non comporti una tacita ammissione della debenza del tributo e non denunci una incompatibilità con la volontà di avvalersi della prescrizione;
il primo motivo è inammissibile;
secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);
il secondo motivo non merita accoglimento;
questa Corte ha affermato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (Cfr. Cass. n. 9865 del 2019 e Cass. n. 21830 del 2014);
l’infondatezza del secondo motivo induce ad emendare la motivazione resa dalla Corte d’appello, là dove questa ha ritenuto di far discendere il rigetto della censura dal mancato raggiungimento, in capo al debitore, della consapevolezza “…di tutti i presupposti fattuali e temporali idonei a delimitare compiutamente l’evento estintivo” (p. 2 sent. penultimo capoverso), il che, stante l’affermata indisponibilità della prescrizione in materia previdenziale non assume nessuna rilevanza ai fini della decisione;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo nei confronti della parte costituita, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono l’presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INAIL, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021