LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3551/2020 proposto da:
M.H.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 199, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MARIA MASUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO SILIPO, GIAN PAOLO GUGLIELMO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 18411/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/05/2019 R.G.N. 25481/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
M.H.J. ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma con il quale erano state rigettate le domande di protezione internazionale ed umanitaria da lui avanzate censurandolo con due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria tardiva al solo fine di assicurarsi la possibilità di partecipare alla discussione della causa.
In data 30 marzo 2021 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio.
CONSIDERATO
Che:
In via del tutto preliminare il Collegio prende atto del fatto che il ricorrente con atto sottoscritto dal suo procuratore speciale in data 26 marzo 2020 ha inteso rinunciare a coltivare il presente giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c., avendo aderito alla sanatoria della propria posizione prevista dal c.d. Decreto 19 maggio 2020, n. 34, art. 103, comma 1 e di non aver più interesse ad una pronuncia nel merito.
ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto e nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre partì, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c. citato. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati della controparte – sono finalizzati soltanto ad ottenerne l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016) a meno che, come nella specie, la controparte non si sia costituita solo tardivamente per partecipare ad un’eventuale discussione e senza svolgere alcuna attività processuale.
In conclusione deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, il che esime dal dover esaminare, ed anche dal dover riportare, i motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021