Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30312 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27875/2015 proposto da:

R.F.M. di M.G. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 478, presso lo studio dell’avvocato LUIGI BUGLIOSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALTER BISCOTTI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati FRANCESCA SALVATORI, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/05/2015 R.G.N. 209/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Perugia, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’appello di M.G., legale rappresentate della società r.l. R.F.M., diretto a sentir accertare il tasso specifico aziendale di rischio per i premi assicurativi dovuti all’INAIL dalla società per gli anni 2010 e 2011 per gli infortuni subiti da due dipendenti;

esclusa l’incidenza della colpa del datore ai fini della determinazione del predetto tasso di rischio, la Corte territoriale ha stabilito che l’aumento disposto dall’INAIL era legittimo, poiché corrispondeva all’esigenza dell’Istituto di recuperare la differenza tra la somma di Euro 65.000 ricevuti dalle Assicurazioni Generali in seguito a una transazione diretta tra lo stesso ente (in via di regresso) e la compagnia assicuratrice, e il costo effettivo sopportato per il duplice infortunio (Euro 110.157,44); ha, del pari, escluso che la stipula dell’accordo transattivo con la compagnia assicurativa potesse implicare la rinuncia a rivalersi sul datore per il recupero della somma residua, trattandosi di diritti indisponibili per i quali il regolamento dell’ente impone di computare, ai fini della determinazione del tasso di rischio, gli oneri comunque non recuperati dall’Istituto;

la cassazione della sentenza è domandata da M.G. quale legale rappresentate della società r.l. R.F.M. sulla base di due motivi;

l’INAIL ha depositato tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti laddove si afferma la irrilevanza della responsabilità del datore di lavoro nella causazione del sinistro per cui è procedimento”; afferma che gli infortuni si sarebbero, verificati a causa dell’inosservanza da parte dei lavoratori delle prescrizioni impartite dal datore;

col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti giungendo ad affermare erroneamente di oneri o esborsi sostenuti dall’Inail in aggiunta agli importi recuperati dalla compagnia assicuratrice della appellante”, ossia degli importi oggetto della transazione stipulata tra l’Inail e le Assicurazioni Generali;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili in presenza di una doppia conforme, applicandosi ratione temporis alla fattispecie la disciplina di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, che ha riformato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, essendo stato, il ricorso in appello introdotto il 14.10.2013, e la sentenza impugnata pubblicata il 29.05.2015;

secondo il pacifico orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna M.G. quale legale rappresentate della società r.l. R.F.M. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INAIL, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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