LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3869/2020 proposto da:
H.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIA BERTICELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO/NOVARA PRESSO LA PREFETTURA – UTG DI NOVARA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1304/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/07/2019 R.G.N. 2227/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– H.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il 29 luglio 2019, di reiezione dell’impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che la stessa ha dichiarato improcedibile il ricorso perché l’atto, pur ritualmente introdotto mediante ricorso, non è stato notificato alla parte appellata, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, nei termini;
– il ricorso è affidato a un unico motivo;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per non esser stato concesso un nuovo termine per la notificazione del ricorso in appello;
– il ricorso è infondato;
– correttamente la Corte, in applicazione del principio dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28575 del 2018 ha affermato che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma;
– nondimeno, ha altresì dichiarato correttamente improcedibile il ricorso essendo lo stesso stato proposto oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale, previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis (Cfr. fra le altre, Cass. n. 622 del 2020);
– al riguardo non poteva trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termine della parte, fondata sulla circostanza che la mancata notifica sarebbe dipesa dal fatto che il decreto datata 6/12/2018 con il quale la Corte aveva fissato l’udienza per la comparizione delle parti non conteneva un termine per tale incombente, trattandosi di termine legislativamente previsto;
– in giurisprudenza e’, d’altronde, consolidato l’orientamento per cui la remissione in termini, applicabile anche rispetto all’impugnazione delle pronunce giudiziali, può essere ammessa solo ove l’impedimento che non ha consentito di dare corso tempestivamente all’attività richiesta abbia i “caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà” (Cass., S.U., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass. 6 luglio 2018, n. 17729);
– il ricorso deve, quindi, essere respinto;
non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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