Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30315 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3916/2020 proposto da:

A.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex Lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2927/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/07/2019 R.G.N. 1611/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

che:

– A.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 12 luglio 2019, di reiezione della sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere originario del Togo, nato nella città di ***** ma trasferitosi presso la città di Mango dopo la morte del padre; ha aggiunto di aver lasciato il Paese a seguito di una grave vicenda che lo riguardava legata all’espropriazione di terreni fra cui il proprio da parte del Governo locale che aveva provocato diversi tumulti in occasione di uno dei quali erano intervenute forze speciali di Polizia che avevano lanciato gas e lacrimogeni contro la folla e a sparare; in seguito all’episodio la Polizia ave va cercato i manifestanti presso ciascuna abitazione per arrestarli picchiando le persone che trovava nelle case e prelevando i ragazzi più giovani così che per timore di incorrere in trattamenti degradanti una volta portato in carcere e senza garanzie di difesa, aveva deciso di abbandonare il Paese dopo aver inviato moglie e figlio in un villaggio vicino per trovare rifugio;

– La Corte ha confermato l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto l’impugnazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonché dell’art. 8 del medesimo Decreto;

– con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, con particolare riguardo alla mancata valutazione in sede istruttoria del documento prodotto in primo grado relativo alla prova della partecipazione alla vicenda narrata che ritraeva personalmente il ricorrente;

– entrambi i motivi sono fondati, per quanto di ragione;

– come osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6738 del 2021), la questione avanzata relativa alla credibilità rileva sotto il profilo della violazione di legge e non come omesso esame di fatto decisivo, e in particolare come violazione delle regole procedimentali poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria;

– in sede di legittimità è stato più volte affermato che valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012);

– in particolare, l’art. 3 citato prevede che “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente e’, in generale, attendibile;

– si tratta di criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, la cui violazione può rilevare, nel giudizio di legittimità, ai fini della denuncia del vizio processuale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– in particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a)la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile;

– su quest’ultimo punto anche la giurisprudenza della Corte si è espressa affermando che le dichiarazioni del richiedente asilo sono da sottoporre non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019; Cass. 11925/2020);

-nondimeno, la verosimiglianza, che nella specie è il criterio unico utilizzato dal giudice di merito, non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento (cfr. Cass. n. 6738 del 2021 cit.);

– ne consegue che, per individuare cioè che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell’id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale;

– ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo;

– pertanto, il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo;

– deve invece farsi – come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell’EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema Europeo comune di asilo, 2018, p. 196) – valutando la “plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l’età, l’istruzione e la cultura”;

– è questo ciò che il giudice del merito ha omesso di fare e l’errore di cui si duole il ricorrente;

– la Corte, infatti, ha ritenuto che il racconto fosse scarsamente credibile sovrapponendo il giudizio di credibilità, che è soggetto alla regole di cui si è detto, con l’onere della prova ed in particolare con l’onere di fornire riscontri, ove possibile, alla narrazione, non tenendo conto del consolidato principio secondo il quale la mancanza di prova documentale non può ma essere considerata decisiva (Corte EDU, Bahaddar c. Paesi Bassi, 19 Febbraio 1998, p. 45);

– anche la giurisprudenza della CGUE (CGUE 2 dicembre 2014, cause C214/13, C- 149/13 e C-150/13, p. 58) ha affermato che quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall’art. 4, par. 5, lett. da a) a c), della medesima direttiva (testualmente riprodotte in seno al corrispondente art. 3, comma 5, cit.);

– inoltre, la Corte ha omesso di acquisire informazioni sullo specifico punto rilevante della narrazione dei richiedente né ha indicato fonti COI aggiornate sulla situazione del Togo;

– così facendo il giudice di merito è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria (artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE, già direttiva 2005/85/CE; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27) inteso come attività di cooperazione dello Stato con il richiedente asilo per determinare gli elementi significativi della domanda;

– il dovere di cooperazione impone al giudice di acquisire da fonti attendibili informazioni complete, puntuali pertinenti e aggiornate sulle condizioni del Paese di origine, citando la fonte nel provvedimento giurisdizionale (Cass. 11096/2019; Cass. 25545/2020; Cass. 8819/2020; Cass. 13897/2019; sull’onere di allegazione si vedano Cass. 11103/2019 e Cass. 2355/2020);

– vero è che in taluni casi questa Corte ha escluso che il giudice, ritenuto inattendibile intrinsecamente il racconto, debba anche assume” informazioni (COI) sul paese di origine (Cass. n. 28862/2018, Cass. n. 33858/2019, Cass. n. 08367/2020), ma ciò si riferisce ai diversi casi di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva;

– se il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio;

– il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020) posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C- 146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020);

– con la precisazione che l’onere di allegazione si attenua in quei casi in cui può prescindersi dal riscontro individuale entro i limiti rigorosi indicati dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12) e cioè quando la violenza indiscriminata sul territorio raggiunge livello talmente elevato da far ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (v. Cass. 17069/2018);

– nel caso di specie il richiedente ha fornito un racconto dettagliato, che il giudice di merito ha ritenuto inattendibile non già utilizzando il criterio della coerenza interna, ma quello della verosimiglianza, cui non poteva fare ricorso se non acquisendo prima le pertinenti informazioni sul paese di origine e tenendo conto delle condizioni personali del richiedente e del suo livello culturale;

– inoltre ha anche indicato un profilo specifico di rischio (il considerato agguato) sul quale è stata omessa la valutazione;

– ciò rileva non già come omesso esame di fatto decisivo, ma come violazione di legge, in quanto la valutazione di credibilità del richiedente deve essere “frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi” e non può “essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (Cass. n. 10908/2020);

– neppure, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata” (Cass. n. 07546/2020 Cass., n. 07599/2020, cit.);

– tale ultima pronuncia afferma poi il principio secondo il quale, all’esito del vaglio di credibilità eseguito secondo le regole sopra espresse, quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, “può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio, come si desume dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, letto alla luce della giurisprudenza convenzionale”;

– tali valutazioni rilevano anche con riguardo alla richiesta di protezione umanitaria in ordine alla quale la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia riferimento alla situazione concreta in alcun modo motivando in ordine alla vulnerabilità allegata da parte ricorrente;

alla luce delle suesposte argomentazioni, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame, in particolare per rivedere il giudizio di credibilità approfondendo, con la assunzione di COI pertinenti, aggiornate ed affidabili, la situazione attuale anche con riguardo al ruolo della polizia nel contenimento della violazione di diritti fondamentali;

– il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia che deciderà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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