LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17264/2015 proposto da:
C.R.M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO FLORA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 644/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 156/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
C.R., bracciante agricola, già beneficiaria di pensione d’invalidità civile dal 2004, aveva fatto istanza all’INPS per ottenere la pensione di inabilità a far data dal gennaio 2008, assumendo di essere affetta da patologie che la rendevano totalmente inabile al lavoro; l’Inps aveva respinto la domanda ritenendo che le infermità accertate non fossero tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa;
il Tribunale di Potenza, sulla base delle risultanze della CTU medico-legale, aveva accolto la domanda della C. e aveva condannato l’Inps a corrisponderle la pensione di inabilità a decorrere dal 1.02.2008;
l’Istituto proponeva ricorso in appello, chiedendo il rinnovo della Consulenza Tecnica d’ufficio al fine di accertare che le patologie a carico della richiedente non avessero nessuna incidenza invalidante sulla capacità di lavoro della stessa;
la Corte d’appello di Potenza, accoglieva la richiesta di rinnovazione della CTU al fine di accertare il grado di perdita della capacità generica di lavoro dell’appellata “…non solo all’epoca del disposto riconoscimento, quanto anche all’attualità” (p. 4 sent.); all’esito dell’attività peritale, la relazione diagnosticava “adenocarcinoma ovarico (*****) trattato chirurgicamente e con chemioterapia, recidiva peritoneale (*****) trattata con chiemioterapia, ipertensione arteriosa, obesità con spondilo artrosi lombare”, concludendo che il primo consulente aveva evidentemente sopravvalutato le patologie riscontrate in rapporto alla riduzione della capacità generica di lavoro, non avendo tenuto conto che talune di esse rispondevano alle cure farmacologiche;
la Corte territoriale, rilevando la mancata contestazione, da parte dell’appellata, delle conclusioni dell’ausiliare incaricato, e dando atto, altresì, che queste ultime modificavano il giudizio espresso dal primo consulente d’ufficio, vi aderiva, dichiarando “conclamato” il quadro probatorio nel senso dell’insussistenza del requisito sanitario utile ad ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
la cassazione della sentenza è domandata da C.R.M. sulla base di due motivi, illustrati da memoria;
l’Inps ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
col primo, articolato, motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4, la ricorrente denuncia “Omesso esame e, comunque, insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto decisivo per il giudizio – Nullità della sentenza”, per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alle conclusioni peritali senza avere esplicitato le ragioni specifiche del dissenso rispetto al convincimento, espresso in senso favorevole alla ricorrente, dal giudice di primo grado; sotto altro profilo contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui non avrebbe contestato le conclusioni della CTU, atteso che la stessa sarebbe contraddetta dalla prova dell’invio mediante PEC delle osservazioni di rito in data 21.03.2013, finanche allegate alla perizia;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 196 c.p.c. e art. 24 Cost.”, per avere la sentenza impugnata dato atto erroneamente della mancanza di osservazioni di parte, là dove le stesse risultano prodotte in atti ed allegate alla perizia;
il primo motivo è infondato;
questa Corte ha già esaminato l’ipotesi in cui, essendo presenti due successive contrastanti consulenze tecniche d’ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice abbia aderito al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo; escludendo il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l’adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico abbia fornito gli elementi che consentono, su un piano positivo di definire il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili; ha quindi stabilito che non configurano il vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei a inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente (in tema cfr. Cass. n. 8429 del 2021);
applicando al caso in esame il principio poc’anzi richiamato, si osserva che l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata non dà modo di rilevare un omesso esame di un fatto decisivo nel senso prospettato dalla ricorrente;
la Corte d’appello ha, infatti, affermato che la ragione per cui ha ritenuto di accogliere la richiesta da parte dell’INPS di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio nasceva dall’esigenza di valutare la perdita di capacità di lavoro non solo all’epoca del riconoscimento dell’inabilità ma anche quanto al momento attuale; ha, inoltre, richiamato testualmente la diagnosi del perito “adenocarcinoma ovarico (*****) trattato chirurgicamente e con chemioterapia, recidiva peritoneale (*****) trattata con chiemioterapia, ipertensione arteriosa, obesità con spondilo artrosi lombare”; ha aderito, infine, alla conclusione circa l’insussistenza del requisito sanitario utile ad ottenere la prestazione, esplicitando esattamente il punto di discontinuità tra le due relazioni peritali, consistente nell’avere, il primo consulente, sopravalutato le patologie rilevate, alcune delle quali risolvibili attraverso cure farmacologiche;
volendo operare un raffronto tra il percorso motivazionale seguito e i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ci si avvede come le censure della ricorrente appaiano dirette a rimettere in discussione elementi di giudizio già oggetto di valutazione da parte del perito d’ufficio, senza che, sul piano positivo, le stesse individuino specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiare la logicità della motivazione di adesione alla seconda perizia da parte del giudice dell’appello; nondimeno, sul piano negativo, le doglianze della ricorrente non si palesano in grado di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, contestando, ad esempio, che le patologie che il consulente aveva ritenuto curabili con i farmaci, in realtà tali non fossero, ma si limitano a denunciare genericamente l’acriticità dell’adesione da parte del giudice d’appello alla perizia espressa dal secondo consulente in dissenso con il convincimento raggiunto dal perito nominato in prime cure;
il secondo motivo di ricorso (ma la doglianza è già anticipata nel primo motivo) contesta il vizio della sentenza impugnata, per avere, questa, affermato che la ricorrente aveva mancato di contestare la perizia, là dove ciò risulta palesemente contraddetto dagli atti del giudizio;
il secondo motivo è infondato;
la Corte d’appello ha compiuto un accertamento di fatto affermando che nel corso del giudizio d’appello le conclusioni del consulente non hanno ricevuto adeguata contestazione da parte della ricorrente, e che ciò ha fatto sì che il quadro probatorio ne risultasse confermato (“conclamato”), in difformità con le risultanze della perizia disposta in primo grado;
a fronte di un siffatto accertamento di merito, la critica secondo cui la sentenza appellata avrebbe ignorato le osservazioni della parte, asserendo che esse non sono state mai depositate, non coglie nel segno;
secondo il supremo insegnamento di questa Corte “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall’art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado” (Cass. n. 18657 del 2020 e Cass. n. 14880 del 2018);
in altri termini, l’anticipazione voluta dalla riforma del 2009 dell’esame dell’elaborato peritale e del dibattito tra le parti e il CTU, mantiene comunque ferma la possibilità per la parte di contrastare l’esito della perizia nel giudizio con qualunque mezzo di prova;
sotto tale profilo, dunque, il motivo in esame non si rivela idoneo a contrastare la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale la quale, aderendo all’esito dell’esame peritale svoltosi in appello, ha contribuito a ribaltare l’esito del giudizio, giungendo a conclusioni non adeguatamente censurate dall’odierna ricorrente in sede di gravame, per mezzo di rilievi critici e di ulteriori specificazioni dirette ad irrobustire la propria tesi difensiva;
in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità per la produzione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., della cui esistenza si dà atto nella sentenza impugnata;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021