Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30318 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3746/2020 proposto da:

C.V.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2015/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/06/2019 R.G.N. 3410/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 27 giugno 2019, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame di C.V.B., cittadina camerunense, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa negava, come già il Tribunale, la credibilità della richiedente, che aveva riferito di aver lasciato il Camerun per problemi familiari, a causa della conversione dalla confessione cattolica a quella protestante, sicché era impedita di vivere liberamente la propria fede religiosa, anche a casa dei fratelli, presso i quali si era recata, allontanandosi dai genitori; pure avendo paura del gruppo terroristico religioso di *****; sicché, si era trasferita in Tunisia per vivere più liberamente la propria fede e quindi in Libia;

3. la Corte felsinea escludeva la riconoscibilità di alcuna ipotesi di protezione: in assenza dei requisiti per il riconoscimento alla richiedente dello status di rifugiata, di protezione sussidiaria, neppure ella essendo esposta a pericolo di grave danno per violenza indiscriminata generalizzata a causa di un conflitto armato, per la presenza terroristica di ***** nelle sole aree di confine di Ciad, Niger e nord Camerun (sulla base delle fonti consultate), lontane dalla sua zona di provenienza;

4. infine, la richiedente nemmeno aveva allegato di versare in una condizione di vulnerabilità, né dimostrato una concreta integrazione sociale in Italia, non essendo a ciò sufficiente la mera frequenza, pur meritevole, di corsi linguistici e di formazione professionale;

5. con atto notificato il 27 gennaio 2020, la straniera ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. nel rispetto del criterio di pregiudizialità logico-giuridica, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3 e 5, art. 8, comma 3, art. 35 bis, comma 9, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in riferimento all’art. 19 Cost., art. 14 CEDU, illogicità e difetto di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per mancato accertamento, ai fini della credibilità della richiedente e della sua esposizione ad un grave pericolo, della condizione di discriminazione religiosa subita, per preclusione di una libera manifestazione della propria confessione pentecostale, senza consultazione di alcuna fonte specifica, nonostante i reports ufficiali al riguardo allegati dalla medesima (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 14 Cost., lett. c), artt. 2,3,6 Cost., in riferimento all’art. 14 CEDU, illogicità e difetto di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per mancato accertamento, ai fini della credibilità della richiedente e della sua esposizione ad un grave pericolo, della discriminazione linguistica subita, per cui era stata costretta a recarsi a studiare all’università in Nigeria, mantenendosi con piccoli lavori, non avendone avuto la possibilità nel proprio Paese, a netta prevalenza francofona, senza consultazione di fonti ufficiali in ordine ai pur documentati scontri e persecuzioni giudiziarie in ragione delle posizioni indipendentiste delle regioni anglofone (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

3.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.), così integrando l’esame parziale (sintetizzato al quinto capoverso di pg. 2 della sentenza) del racconto ben più ampio ed articolato (come diffusamente illustrato dal terz’ultimo capoverso di pg. 4 all’ultimo di pg. 7 del ricorso), del quale la Corte felsinea ha operato una valutazione di non credibilità di estrema e lacunosa concisione (“nessuna pregressa esperienza vissuta dall’odierna appellante nel proprio Paese indica che, al di là della asserita contrarietà dei familiari, la donna è stata oggetto di condotte persecutorie in ragione della scelta religiosa operata”: così al penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), l’errore di diritto denunciato, oltre che di omesso esame della pure decisiva circostanza del forzato trasferimento in Nigeria per continuare gli studi, nella rappresentata mancanza nel proprio Paese di idonee Università anglofone;

3.2. in tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria non possono essere negati solo perché i responsabili del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire a costui adeguata ed effettiva tutela (Cass. 16 dicembre 2020, n. 28779, in specifico riferimento a diniego sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, fondata sul carattere endofamiliare delle reiterate minacce e percosse inflitte al richiedente a causa del suo credo religioso);

3.3. quando il richiedente alleghi il timore di essere soggetto nel suo paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente, indagando espressamente l’esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti (Cass. 8 novembre 2019, n. 28974; Cass. 6 maggio 2020, n. 8573);

3.4. sempre in tema di libertà religiosa dello straniero, il diritto a protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26823); né può essere ignorato, dovendo anzi essere ribadito che, nell’ambito di tutela delle violenze endofamiliari, oltre che strettamente domestiche (Cass. 9 marzo 2020, n. 6573; Cass. 11 marzo 2020, n. 6879), dell’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in quanto riconducibili ai trattamenti inumani o degradanti considerati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, rientra anche il rischio di danno grave per la vita e l’incolumità personale proveniente dagli stessi familiari e motivata dal fine di persecuzione per motivi religiosi (Cass. 24 febbraio 2021, n. 4933);

3.5. nel caso di specie, la Corte territoriale non ha assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria, in assenza di alcuna assunzione di informazioni ufficiali in merito ai due profili di pericolo segnalati (e documentati) dalla richiedente di discriminazione religiosa e linguistica, così violando l’obbligo di acquisizione officiosa delle necessarie informazioni relative al Paese d’origine del richiedente asilo, che risultino pertinenti al caso, affidabili e aggiornate al momento della decisione (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

4. la ricorrente deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, art. 8, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per inidonea assoluzione dell’obbligo di cooperazione istruttoria sulla base di fonti non aggiornate (alcune neppure ufficiali, siccome tratte da siti giornalistici), cui vengono contrapposte alcune più recenti tratte dal sito ministeriale *****, evidenziante al 26 maggio 2020 un forte deterioramento della sicurezza nelle regioni anglofone del Nord Ovest e Sud Ovest del Camerun, pure avendo la Corte territoriale erroneamente indicato la zona di provenienza della richiedente, non già a sud, ma a nord ovest (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e comma 3 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 14, lett. c), in riferimento agli artt. 2,3,6,19 Cost., art. 10 Cost., commi 1 e 3, art. 117 Cost., comma 1, art. 14 CEDU, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per mancato riconoscimento, senza consultazione di fonti ufficiali, della protezione umanitaria o del diritto di asilo in ragione della violazione, in caso di rimpatrio, dei diritti fondamentali di religione (protestante) e linguistica (anglofona), quale donna sola priva di protezione familiare (quarto motivo);

5. essi sono assorbiti;

6. pertanto il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo; assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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