Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30319 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4079/2020 proposto da:

J.N.H.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OTTAVIO ROMANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3674/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 07/12/2019 R.G.N. 799/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 7 (comunicato il 16) dicembre 2019, il Tribunale di Trieste rigettava ricorso di J.N.H.S., cittadino pakistano, avverso il decreto della competente Commissione Territoriale, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, per il racconto vago e incerto (neppure riscontrato dalle dichiarazioni di primo ingresso, rese in modello C3) dell’espatrio dalla regione del Punjab per effetto di minacce conseguenti a conflitti di natura politica tra partiti (*****, *****) non meglio specificati, in assenza di riferimenti identitari, né di alcun riscontro documentale; senza poi alcuna indicazione in merito alla totale assenza dello Stato nell’opera di contrasto dei fenomeni criminali;

3. il Tribunale escludeva pertanto, avuto riguardo anche alla situazione generale del Punjab in base a fonti indicate, la sussistenza dei requisiti delle misure di protezione maggiori richieste; ma neppure di quella umanitaria, in assenza persino di allegazione di ragioni di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio;

4. con atto notificato il 13 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la persecuzione di natura politica illustrata nell’atto introduttivo del giudizio, relativa alle violenze e alle minacce di morte subite da parte di uomini inviatigli, a seguito della relazione intrattenuta con la nipote, da un politico influente (tale W.A.C.), esponente del partito *****, rivale del *****, con il quale egli, come i suoi familiari, aveva sempre collaborato; e ciò, nonostante la chiara individuazione del soggetto politico persecutore, a causa del quale aveva abbandonato il proprio Paese (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’esplicita deduzione nel ricorso al Tribunale, da questo completamente ignorata, della propria stabile occupazione lavorativa in Gorizia, per essere stato assunto a tempo indeterminato con mansioni di domestico di una persona malata non autosufficiente, come da relazione allegata (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sotto il profilo di inesistenza o apparenza di motivazione, al di sotto del “minimo costituzionale”, in riferimento: alla ritenuta inesistenza di una persecuzione politica; alla contraddittoria assunzione di assenza di una generalizzata situazione di violenza, in base a fonti EASO invece riguardanti un attentato a *****, 179 operazioni di sicurezza antiterrorismo e di 7 attentati terroristici, in calo rispetto ai precedenti; all’ignoranza totale delle ragioni umanitarie espressamente dedotte dal richiedente (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parzialmente fondati;

3. sussiste l’omesso esame delle circostanze (integranti fatti storici e di carattere decisivo: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940) della persecuzione politica (in senso lato) subita dal richiedente, oggetto del primo motivo e così pure della stabile occupazione lavorativa, oggetto del secondo;

3.1. ricorre pure l’apparenza di motivazione, denunciata con il terzo motivo, sul fatto oggetto del primo (primi due capoversi di pg. 5 del decreto) e parimenti su quello oggetto del secondo (al penultimo capoverso della parte motiva, a pg. 7 del decreto): non avendo il Tribunale indicato gli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento, né tanto meno offerto una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

4. posto che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizzi nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e di conseguenza non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. 17 maggio 2018, n. 12096; Cass. 25 giugno 2018, n. 16611; Cass. 17 agosto 2020, n. 17196), tale vizio non ricorre in riferimento all’argomentata trattazione, sulla base delle fonti EASO consultate (anche se invero le più recenti risalenti al 2017, dovendo le fonti di informazioni essere in particolare aggiornate al momento della decisione: Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; in ogni caso) neppure confutate con idonea censura in base ad elementi di fatto puntuali (in assenza di precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria: Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769), ma semplicemente contestate nella valutazione fattane;

4.1. peraltro, essa è frutto di un ragionamento coerente, alla luce di un quadro attentamente disaminato di stabilizzazione della sicurezza e dell’ordine pubblico nella regione non ancora pienamente realizzata, tuttavia in via di progressiva riduzione di pericolo per effetto dell’opera di contrasto illustrata (dal secondo capoverso di pg. 6 al primo di pg. 7 del decreto), in funzione dell’esplicita esclusione di una “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno”: che è requisito della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

4.2. giova, a quest’ultimo proposito, ribadire che il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata tale da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Cass. 2 marzo 2021, n. 5675; Cass. 8 luglio 2019, n. 18306);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con la cassazione del decreto impugnato, nei sensi sopra indicati e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato, nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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