LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19711-2019 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE ARDIGO’ 30, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MOCERI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;
– controricorrente –
contro
T.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2484/2019 della CORTE PALERMO, depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. G.V. convenne in giudizio T.A., C.G. nonchè Sara Assicurazioni s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale che li vedeva coinvolti. Il T. dopo una sosta lungo il lato destro della carreggiata ripartiva repentinamente effettuando una manovra ad U, non accorgendosi del veicolo che stava sopraggiungendo dalla stessa via, invadeva la corsia e impattava violentemente contro l’autovettura dell’attore.
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 1029/2014, non ritenendo superata la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, accertò un concorso di colpa e condannò il convenuto al risarcimento di Euro 5.800,55, di cui 3.008,79 per danno non patrimoniale.
2. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 2484/2018, del 12 dicembre 2018, ha rigettato l’appello proposto da G.V. avverso la pronuncia di prime cure, con cui chiedeva l’accertamento della esclusiva responsabilità del T. nella causazione del sinistro stradale.
I giudici di merito hanno ritenuto impossibile stabilire la reale dinamica del sinistro stradale e, dunque, non superata la presunzione di pari responsabilità non avendo, inoltre, parte appellante dimostrato di procedere a una velocità adeguata rispetto alle caratteristiche della strada e di non aver potuto evitare l’impatto.
3. Avverso la suddetta pronuncia G.V. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Sara Assicurazioni s.p.a..
T.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5 “la violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la valutazione delle prove e per vizio di mancanza di motivazione”. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente valutato gli elementi a sua disposizione, tra cui il modulo di contestazione amichevole e l’interrogatorio formale del convenuto, mentre avrebbe posto a fondamento della decisione elementi non provati, come la velocità cui procedeva il convenuto.
Il motivo è inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sia esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio secondo i parametri fissati da Cass. Sez. Un. 22726 del 3 novembre 2011; Cass. Sez. Un. 7161 del 25 marzo 2010.
Nel caso di specie manca qualsivoglia riferimento a elementi utili ai fini del giudizio quale il contenuto del modulo di contestazione.
In ogni caso il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza. Infatti la Corte d’Appello non ha affermato che il modello CAI non costituisce una presunzione, ma semplicemente l’ha confutata esaminando il contenuto del CAI e ritenendolo non sufficiente. Infatti in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cfr. Cass. n. 15881/2013; Cass. n. 8451/2019). L’art. 143, comma 2, cod. ass. regola una presunzione iuris tantum.
Infine, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito non è censurabile in cassazione come, appunto, richiederebbe il ricorrente.
5. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Non occorre provvedere sulle spese quanto a T., che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021