Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30321 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14556/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, FRANCESCA FERRAZZOLI, CHERUBINA CIRIELLO;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ERMINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO DE PAOLIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/06/2014 R.G.N. 577/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che il giudice del lavoro del Tribunale di Parma, pronunziando sulla domanda proposta da A.P. nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nell’area Cl ed alla corresponsione delle differenze retributive rispetto all’area di inquadramento, dapprima A e poi B, accolse solo la domanda concernente le pretese differenze economiche per effetto dell’accertato svolgimento di mansioni superiori con riferimento al periodo 1/7/1998 31/3/2000 e condannò l’Inps al pagamento del relativo importo;

che la Corte d’appello di Bologna, investita dall’impugnazione dell’Inps, respinse il gravame (sentenza del 4.6.2014), dopo aver rilevato, per quel che qui ancora interessa, che dai conteggi acclusi e dalla CTU contabile non emergeva quanto lamentato dall’Inps in ordine all’asserita duplicazione del salario di professionalità, dell’indennità di sperimentazione e del conseguente trattamento di garanzia;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un motivo, cui resiste con controricorso la A.;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15,D.Lgs. n. 165 del 2001, ora art. 52 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’art. 24, comma 5, CCNL 1998/2001, dell’art. 41 CCNL 1995, della L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, dell’art. 1362 c.c., con riguardo all’art. 19 CCNI 1999 e all’Accordo quadro del 22.10.2001;

che l’Inps muove dalla premessa che il periodo oggetto di domanda ricadeva sotto la previgente disciplina della classificazione del personale ex D.Lgs. n. 80 del 1998, mentre solo dal luglio del 1999 con il contratto integrativo collettivo era stata data attuazione al nuovo sistema di classificazione del personale funzionale al nuovo modello organizzativo adottato dall’istituto di previdenza, ma con rinvio ad altra contrattazione per la regolamentazione delle problematiche riguardanti le mansioni superiori; il rinvio trovava giustificazione nel fatto che i nuovi modelli organizzativi, sperimentati prima del luglio 1999, altro non erano che “sperimentazione” e “attività di formazione” in ragione delle quali al personale interessato furono corrisposte quote di salario accessorio in esatto sinallagma con le attività superiori che, a tutto concedere, andavano detratte dalle differenze retributive reclamate;

che il ricorrente precisa che già in appello aveva evidenziato che, a fronte del coinvolgimento in un’attività formativa “sul campo” consistente prevalentemente nell’affidamento di funzioni polivalenti in affiancamento a funzionari di diversa qualifica ed esperienza, la contrattazione decentrata per il 1997 e il 1998 aveva riconosciuto al personale della VI qualifica una doppia indennità: salario di professionalità e trattamento integrativo ABC ” giusta le previsioni di cui all’allegato n. 1 paragrafo II lettera E del CCDE per l’anno 1997 e dell’art. 19 del CCNI del 27.7.1999 con decorrenza da agosto 1999, e quanto al trattamento ABC che esso è stato attribuito in ragione della qualifica di appartenenza a prescindere dalle mansioni svolte e quindi non è comunque dovuto alcun importo a tale titolo”; orbene, secondo l’assunto difensivo dell’Inps, tali indennità erano corrispettive delle mansioni di più elevato contenuto professionale (per espressa previsione dell’art. 41 CCNL 1995) ed erano, pertanto, incompatibili con un ulteriore riconoscimento di differenze retributive; si imponeva, pertanto, una distinzione tra le cennate mansioni di più elevato contenuto professionale, di cui al citato art. 41 CCNL 1995, e le rivendicate mansioni superiori esercitate in fatto ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56;

che la Corte d’appello di Bologna, secondo l’Inps, non ha, invece, tenuto nella debita considerazione la circostanza che il salario accessorio percepito dalla A. per il periodo oggetto di causa andava a compensare interamente le mansioni svolte dalla medesima;

che, in definitiva, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza nella parte in cui la Corte bolognese non ha ritenuto del tutto compensative le quote del salario accessorio percepite;

che il ricorso è fondato nei seguenti termini: invero, in casi analoghi questa Corte (sentenze nn. 7564, 7565 e 7566 del 2014) ha avallato la decisione della Corte territoriale che aveva accolto la tesi dell’Inps, affermando che non potevano essere rivendicate differenze retributive (collegate allo svolgimento di mansioni di Cl rispetto a quelle delle precedenti aree A e B) per il periodo precedente l’ultimo inquadramento in quanto per scelta delle parti contrattuali, a seguito dell’introduzione del lavoro per processi ed in particolare della sperimentazione organizzativa e dei crescenti compiti che ne erano scaturiti, al personale di sesta qualifica era stata riconosciuta una doppia indennità – e cioè il salario di professionalità (correlato al percorso di accrescimento professionale di ogni dipendente rispetto alla qualifica di appartenenza) e l’indennità ex art. 41 del c.c.n.l. 1995 (collegata a sperimentazione e formazione del personale di 4 e 6 livello) – che compensava la maggiore professionalità richiesta rispetto ai contenuti di ciascuna qualifica ed il cui complessivo ammontare determinava addirittura il superamento delle differenze tabellari rivendicate;

che, nel confermare la decisione impugnata, questa Corte affermava in tali precedenti che le differenze erano proprio destinate a compensare il quid pluris richiesto dalla fase sperimentale in attesa che all’esito…. l’accrescimento professionale comportasse il formale riconoscimento della qualifica;

che non e’, quindi, condivisibile il ragionamento della Corte bolognese nella parte in cui, nell’escludere l’asserita duplicazione del salario di professionalità, dell’indennità di sperimentazione e del conseguente trattamento di garanzia, afferma che era stato adottato il criterio del conglobamento, a mente del quale era stata calcolata la differenza tra retribuzione ed elementi accessori percepiti nella qualifica formalmente rivestita e gli stessi emolumenti principali ed accessori propri del profilo “ad quem” in relazione al disimpegno di fatto delle relative superiori mansioni;

che in tal modo la Corte territoriale non ha considerato che le quote di salario accessorio erano state corrisposte per lo svolgimento delle attività superiori e della formazione e che le stesse dovevano essere detratte dalle differenze retributive reclamate;

che, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna che, in diversa composizione, procederà alla rideterminazione delle differenze retributive sulla scorta dei suddetti principi, oltre che alla liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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