LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23786/2015 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE’ SS.
QUATTRO 56, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TARSITANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO CIRRI, SILVIA BARBACCI;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 340/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 27/03/2014 R.G.N. 1261/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Firenze, con sentenza del 27.3.2014, dichiarata la sussistenza della giurisdizione del G.O., rigettava il ricorso proposto da R.A., inteso all’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità prevista dal D.Lgs. n. 517 del 1999, con decorrenza dal gennaio 2000, quale conseguenza dell’inadempimento dell’Università degli Studi di Firenze convenuta rispetto all’obbligo di porre in essere l’atto ricognitivo necessario ad attuare il D.Lgs. n. 517 del 1999;
2. premesso che il D.Lgs. n. 517 del 1999, prevedeva che “i protocolli d’intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l’attribuzione di funzioni assistenziale alle figure equiparate di cui alla L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 16, con l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’art. 6” (art. 5), osservava che il diritto all’indennità non nasceva dal solo fatto di rientrare tra le figure equiparate di cui alla L. n. 341 del 1990, art. 16 (categoria cui la ricorrente allegava di appartenere), ma richiedeva una espressa determinazione da parte dei protocolli d’intesa tra università e regione;
3. osservava che il Protocollo firmato con la regione Toscana aveva delegato l’individuazione di tali soggetti al Direttore Generale dell’Azienda, d”intesa con il Rettore, ma che tale atto d’individuazione non era mai stato posto in essere, di talché il diritto della ricorrente all’indennità non poteva dirsi esistente;
4. rispetto alla domanda era poi, secondo il Tribunale, irrilevante l’esistenza del dedotto inadempimento dell’Università, che sarebbe rimasta colpevolmente inerte per oltre dieci anni, atteso che tali circostanze avrebbero al più legittimato una richiesta risarcitoria, che non era stata avanzata;
5. con ordinanza del 2.7.2015, la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla R., ritenendo che lo stesso, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto, in quanto l’assunto della derivazione del diritto direttamente dalla legge e non da atti amministrativi era smentito dalla stessa lettera della norma primaria, e che era assente l’atto amministrativo del Direttore dell’A. U., nei cui confronti non era stata formulata neanche riserva di risarcimento;
6. la R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 27.3.2014 ed, in subordine, della ordinanza di inammissibilità della Corte d’appello, affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;
7. l’Università degli Studi di Firenze è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. i motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente sono:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della Legge Bindi, artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 2099 c.c.;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 del Protocollo di intesa Giunta regionale Toscana – istituzioni Universitarie Toscana;
2. va preliminarmente verificata la tempestività del ricorso;
3. quando è pronunciata, come nella specie, l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, termine decorrente – per espressa previsione del cit. art. 348-ter, comma 3 – dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità; si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c.;
4. per giurisprudenza di questa Suprema Corte, con riferimento all’art. 348-ter, comma 3, il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, fatta salva, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., così dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (cfr. Cass. nn. 25115/15, 15235/15, 15239/15 e 10723/14, cui vanno aggiunte S.U. n. 25208/15 e S.U. n. 25043/16);
5. la giurisprudenza ha, altresì, rilevato che, ove l’ordinanza ex art. 348-ter, sia stata letta in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, da identificarsi in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c., in quanto l’ordinanza si intende loro comunicata dalla cancelleria per effetto della percezione o della possibilità di percezione della pronuncia del provvedimento, emergente dal suo inserimento nel verbale dell’udienza (cfr., in tali termini, Cass. 14.12.2015 n. 25119, Cass., s. u., 19.6.2017 n. 15051);
6. nel caso in esame, atteso che l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato ex art. 348-bis c.p.c., inammissibile l’appello della R. è stata letta in udienza il 2.7.2015, il termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva il 31.8.2015 (ultimo giorno utile), laddove il ricorso della R. è stato notificato solo il 28.9.2015 (con avvio alla notifica il 25.9.2015);
7. deve, pertanto, pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività;
8. nulla va statuito sulle spese, essendo l’Università rimasta intimata;
9. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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