LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24803/2015 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA 561, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO OLIVO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 640/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/04/2015 R.G.N. 156/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda proposta dall’Inps diretta a sentir dichiarare l’obbligo in capo a G.A. di restituire la somma di Euro 6.439,06 indebitamente percepita a titolo di pensione di reversibilità, proveniente alla stessa dal marito deceduto, relativamente al periodo 1.1.2001 – 30.11.2002;
in ragione dell’accoglimento dell’appello dell’Inps, la stessa Corte ha altresì rigettato la domanda di rivalutazione monetaria delle predette somme – in causa riunita alla precedente – proposto dalla G. avverso la stessa sentenza di prime cure;
la Corte territoriale ha accertato che la ricostruzione della situazione patrimoniale della pensionata si era resa necessaria dopo che l’Inps aveva ricevuto dal CAF una comunicazione con cui si attestava che la beneficiaria, negli anni 2001, 2002 e 2003, aveva percepito redditi da terreni e fabbricati di cui l’istituto mai era venuto a conoscenza, in quanto non derivanti da prestazioni di natura previdenziale, e che, proprio in seguito alla raggiunta conoscenza della nuova situazione patrimoniale, a far data dal 2003, l’Inps aveva applicato al trattamento goduto da G.A. una trattenuta mensile di 135 Euro per il recupero dell’indebito;
ha quindi stabilito in diritto che, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, norma ratione temporis applicabile alla fattispecie, là dove il pensionato abbia omesso di segnalare circostanze che incidono sul diritto e sulla misura del trattamento e non conosciute dall’ente competente, sussiste l’obbligo di ripetere le somme indebitamente percepite;
la cassazione della sentenza è domandata da G.A. sulla base di tre motivi;
l’Inps ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente contesta “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per omessa pronuncia sulla domanda di insussistenza dell’indebito in ragione dell’inapplicabilità alla fattispecie della L. 8 agosto 1995, n. 335; sostiene che, provenendo la pensione di reversibilità da soggetto già pensionato con decorrenza anteriore alla L. n. 335 del 1995, questa non avrebbe mai potuto ridursi, atteso che, la L. n. 335, art. 1, comma 41, ha previsto che il trattamento di reversibilità derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non avrebbe potuto mai essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato allo stesso soggetto, qualora il reddito da quest’ultimo posseduto fosse risultato pari al limite massimo della fascia immediatamente superiore a quella in cui lo stesso reddito si collocava;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, lamenta “Carenza di motivazione per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132, comma 2”;
la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le contestazioni della ricorrente circa il periodo dell’asserito indebito, nonché circa la natura e l’entità dei redditi che ne avrebbero determinato l’esito;
col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello posto a base della decisione circostanze non provate dall’Inps circa la fondatezza della pretesa e la legittimità delle trattenute operate sulla pensione della ricorrente;
i primi due motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili;
e’ evidente che la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, secondo cui l’indebito si era determinato ratione temporis nel vigore della L. n. 412 del 1991, il quale ammette la ripetibilità delle somme maturate dal 1 gennaio 2001, escludendo, l’applicabilità alla fattispecie della L. n. 335 del 1995, non può ritenersi viziata da omessa pronuncia riguardo ai due profili dedotti nei mezzi esaminati, ma induce, piuttosto, a ritenere come su medesimi la sentenza impugnata abbia implicitamente deciso;
va, in tal caso, data attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il vizio di omesso esame di una questione sollevata dalla difesa o di un’eccezione di nullità (anche sollevabile d’ufficio), non è configurabile quando debba ritenersi che tali questioni o eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (Cass. n. 7406 del 2014);
a cìò va aggiunto altresì che la critica di omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’assenza di motivazione dei provvedimenti dell’Inps, all’assenza di criteri di quantificazione dell’importo oggetto della ripetizione e alla contestazione del quantum della richiesta di ripetizione, è inammissibilmente formulata in violazione degli obblighi di specificità e di allegazione, atteso che, parte ricorrente, non ha trascritto né prodotto le note dell’Inps contestate, da cui desumere i criteri sulla cui base l’ente ha quantificato l’importo ripetibile;
quanto al profilo del lamentato difetto di motivazione, le critiche della ricorrente sono parimenti inammissibili in quanto esorbitano dai parametri previsti nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non potendo intendersi, le stesse, sollevate nei confronti di un fatto storico decisivo, secondo il significato ad esso attribuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 8053 del 2014);
il terzo motivo è infondato;
per la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26769 del 2018);
il principio di diritto sopra richiamato va letto in correlazione con l’altro, secondo cui: “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 de 2012, art. 54, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012” (Cass. n. 23940 del 2017);
nel caso in esame, risulta evidente dalla stessa prospettazione della censura che la ricorrente non intende contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, quanto, piuttosto, dolersi che il convincimento della Corte territoriale si sia poggiato su circostanze erronee, secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione; neppure risulta in atti che G.A. abbia mai offerta prova di non aver percepito i redditi che hanno causato l’eccedenza patrimoniale ai fini previdenziali;
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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