LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18859/2018 proposto da:
D.P., P.A., quali soci della società CASEIFICIO D. di D.P. C. S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 7, INT. 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
S.C.;
– intimato –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 15 novembre 2017, in parziale accoglimento dell’appello proposto da P.A. e D.P., “quali soci della società Caseificio D. di D.P. & C. s.r.l. cancellata dal registro delle imprese il 16/1/2009”, nei confronti di S.C., ha riformato la pronuncia di primo grado, riducendo il quantum in relazione a somme dovute per il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti “dal 1990 al febbraio 2000”, ed ha condannato “il Caseificio D. di D.P. & C. s.r.l.” al pagamento in favore del lavoratore della somma pari ad Euro 108.517,82, oltre accessori e spese;
2. in seguito ad istanza per la correzione di errore materiale, la medesima Corte di Appello, con ordinanza del 20 marzo 2018, ha disposto “correggersi il dispositivo della suindicata sentenza, dovendosi intendere laddove è scritto “condanna il Caseificio D. di D.P. & C. s.r.l.’ al pagamento…” invece “condanna D.P. e P.A., quali soci del Caseificio D. di D.P. & C. s.r.l., società cancellata dal registro delle imprese”, al pagamento…”;
3. nella motivazione della sentenza, la Corte, per quanto ancora interessa, ha argomentato che: legittimamente l’atto di appello era stato proposto dai soci della società cancellata dal registro delle imprese; l’indicazione “nel dispositivo della pronuncia impugnata di una diversa forma societaria del Caseificio D. di D.P. & C. e cioè s.n.c. anziché s.r.l. appare chiaramente frutto di un errore materiale e non di una errata identificazione della parte resistente e la riprova di ciò si rinviene nella indicazione in epigrafe della sentenza della corretta denominazione Caseificio D. di D.P. & C. s.r.l.”; era da ritenersi “inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede, in violazione dell’art. 437 c.p.c., l’eccezione relativa all’erronea condanna a carico della società dal settembre 1990, laddove il Caseificio D. di D.P. & C. s.r.l. a quell’epoca non esisteva e non era stato neppure iscritto nel registro delle imprese”; secondo la Corte tale circostanza di fatto, che limitava temporalmente le pretese azionate in ricorso, “doveva essere recepita nella memoria di costituzione di primo grado in quanto comportava un accertamento di fatto oltre che una valutazione di diritto che non poteva essere compiuto per la prima volta in sede di appello”; la Corte ha infine concordato con il primo giudice circa la valutazione di tutte le risultanze istruttorie ritenendo quindi provato un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1990 al febbraio del 2000;
4. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, notificato tramite P.E.C. il 14 giugno 2018, D.P. e P.A., “quali soci della società Caseificio D. di D.P. & C. s.r.l.”, con 3 motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato S.C..
CONSIDERATO
Che:
1. il primo motivo del ricorso denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per difetto di legittimazione passiva della società Caseificio D. di D.P. & C. s.r.l. – violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla pronuncia di correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata (rispetto al decisum del Tribunale) invece della declaratoria di nullità della suddetta sentenza di primo grado – violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al fatto che, non potendosi individuare la ratio decidendi della sentenza denunciata, si ha una sostanziale mancanza di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto del dibattito nel corso del giudizio di secondo grado”; si eccepisce che la società evocata in giudizio era stata costituita il 9 luglio 1996, per cui era certa la non riferibilità delle prestazioni lavorative dello S. per il periodo precedente e, di conseguenza, aveva errato la Corte territoriale a ritenere inammissibile la relativa eccezione di difetto di legittimazione passiva, rientrando essa nelle difese in senso stretto; si oppone, comunque, che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado la società aveva negato, alla pagina 4, che si fosse mai instaurato alcun rapporto di lavoro con lo S.; si critica inoltre la Corte napoletana per aver ritenuto il dispositivo di primo grado affetto da un mero errore materiale laddove aveva indicato una diversa forma societaria; si lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato la condanna della società per un periodo in cui la Srl “non esisteva e non operava”;
con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, lamentando che, con la correzione dell’errore materiale, la Corte territoriale avrebbe erroneamente modificato il dispositivo, condannando personalmente i soci della società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese senza che parte attrice avesse provato che costoro avessero riscosso somme a seguito del bilancio di liquidazione;
lo stesso aspetto viene censurato con il terzo motivo, in cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., deducendo che “giammai la statuizione di condanna può colpire i soci della società estinta, i quali, in quanto soci a responsabilità limitata, rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione”;
2. il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse;
infatti la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la deduzione in appello dei soci della società cancellata dal registro delle imprese, volta a contrastare la condanna al pagamento di somme per un periodo in cui la stessa società non era ancora stata costituita, fosse eccezione “inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in questa sede, in violazione dell’art. 437 c.p.c.” e che la stessa dovesse “essere eccepita nella memoria di costituzione di primo grado”;
invero con tale deduzione si contestava la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio per inesistenza del soggetto giuridico in relazione ad una parte del periodo controverso e sostanziava una mera difesa, non una eccezione, tanto meno in senso stretto, sottratta pertanto al rigoroso regime di preclusione richiamato dalla Corte napoletana;
in materia questa Corte, a Sezioni unite (sent. n. 2951 del 2016), ha sancito i seguenti principi: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall’attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l’attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un’eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un’eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d’ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio”.
3. pertanto, la pronuncia della Corte territoriale, che non si è uniformata a tali principi di diritto, deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso nei sensi espressi; gli altri due motivi sono assorbiti perché successivi in ordine logico giuridico, atteso che il tenore della statuizione, l’identificazione dei soggetti obbligati e la quantificazione dell’eventuale dovuto sono soggetti a nuovo esame della Corte indicata in dispositivo che si atterrà a quanto statuito.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti, gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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