Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30332 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23851/2019 R.G. proposto da:

S.M., (alias S.M.) c.f. *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lamezia Terme, alla via G. Da Fiore, n. 73, presso lo studio dell’avvocato Francesco Giampà, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. *****, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa SANLORENZO Rita, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. S.M. (alias S.M.), cittadino del Mali, originario della regione del Kayes, di religione musulmana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva di essere omosessuale, di aver intrattenuto per quattro anni una relazione con un altro uomo, di essere stato sorpreso nel corso di un rapporto sessuale con il proprio partner, di essere stato costretto ad allontanarsi dal proprio paese d’origine perché minacciato di morte dai membri della sua comunità a motivo della sua omosessualità.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza del 2.7.2017 il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso proposto da S.M. avverso il provvedimento della commissione.

4. S.M. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 115/2019 la Corte di Catanzaro rigettava il gravame. Evidenziava la corte che le dichiarazioni dell’appellante risultavano inattendibili, siccome generiche, lacunose, per nulla circostanziate.

Evidenziava altresì che le fonti internazionali, tra cui il report “Human Rights Watch”, relativo al 2018, davano conto dell’insussistenza in Mali di situazioni di indiscriminata violenza derivante da conflitti armati interni o internazionali.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava che, per un verso, pur in ragione dell’inattendibilità delle dichiarazioni all’uopo rese, non si aveva riscontro di specifiche situazioni di vulnerabilità cui l’appellante sarebbe stato esposto, qualora rimpatriato; che, per altro verso, era da escludere che in Mali esistesse una situazione di emergenza umanitaria, sì che potessero risultare compromessi i diritti fondamentali dell’appellante.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.M.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi, variamente articolati, la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 e dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3.

Deduce che la corte d’appello ben avrebbe dovuto, onde vagliare in maniera puntuale le ragioni per le quali ha lasciato il Mali, far luogo alla rinnovazione, debitamente richiesta, della sua audizione, tanto più in considerazione del potere – dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice.

Deduce che del resto la rinnovazione della sua audizione si sarebbe imposta, attese le lacune del verbale di audizione innanzi alla commissione.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 15, par. 2, C.E.D.U., degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 132c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8 e art. 14, lett. a) e b).

Deduce che ha errato la corte d’appello a negargli lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Deduce che in Mali l’omosessualità è considerata un reato; che ha reso dichiarazioni puntuali e specifiche; che i reports internazionali all’uopo allegati danno conto delle persecuzioni attuate in Mali ai danni degli omosessuali.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,14 e 17.

Deduce che ha errato la corte d’appello a negargli la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Deduce che la corte ha fatto riferimento a fonti internazionali risalenti.

Deduce che dalle notizie desumibili dal sito della “Farnesina” “*****”, pubblicate il 20.6.2019, dal medesimo report “EASO” 2018, menzionato dalla corte d’appello, dalle “COI” di “UniRoma Tre” 2018 e dal report “HRW” 2019 si evince che nell’intero territorio del Mali si registrano forme di violenza generalizzata ed indiscriminata.

10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,10 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, artt. 2 e 8 C.E.D.U., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che ha errato la corte d’appello a negargli la protezione umanitaria.

11. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

12. Va debitamente reiterato l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Cass. (ord.) 21.11.2011, n. 24544; Cass. (ord.) 7.2.2018, n. 3003; Cass. (ord.) 29.5.2019, n. 14600; Cass. (ord.) 15.4.2020, n. 8931).

13. In ogni caso la Corte di Catanzaro ha compiutamente esplicitato, in premessa, le ragioni alla cui stregua ha reputato non necessario far luogo alla rinnovazione dell’audizione del richiedente asilo.

Più esattamente la corte d’appello ha chiarito che non era necessario far luogo all’audizione, siccome l’appellante era stato sentito dinanzi alla commissione territoriale ed era stato messo in condizioni di riferire ogni utile circostanza; che al contempo l’appellante non aveva prospettato ragioni specifiche atte a giustificare la necessità di una nuova audizione (cfr. sentenza impugnata, pag. 2).

14. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

15. In questi termini, nel solco dunque della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Per un verso, la corte distrettuale ha dato compiutamente ragione della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Segnatamente ha puntualizzato che l’appellante non aveva specificato le modalità attraverso le quali gli abitanti del suo villaggio avevano appreso della sua relazione omosessuale, non aveva indicato il nome del suo partner e non aveva fornito ragguagli in ordine al luogo ove venivano consumati i rapporti sessuali. Ed ha soggiunto che l’appellante aveva al contempo riferito di aver contratto matrimonio, siccome desideroso di avere un figlio (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 – 5).

Per altro verso, la corte di merito ha ineccepibilmente vagliato nel loro complesso le dichiarazioni del ricorrente (cfr. Cass. (ord.) 2.11.2020, n. 24183 – specificamente in tema di omosessualità – secondo cui il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), là dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia “in generale attendibile”, va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all’espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente).

Per altro verso ancora, il ricorrente senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13), tant’e’ che adduce che il desiderio di paternità ed il matrimonio all’uopo contratto non valgono a smentire la sua omosessualità.

16. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero, al di là dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

17. Su tale scorta del tutto ingiustificata è la censura concernente il mancato esercizio da parte della corte territoriale dei poteri istruttori officiosi.

Su tale scorta del tutto legittimo è il disconoscimento e dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

18. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

19. In questi termini, analogamente nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Da un canto, nessuna “anomalia motivazionale” si scorge in ordine alle motivazioni alla stregua delle quali la Corte di Catanzaro ha negato la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Segnatamente la corte calabrese ha puntualizzato che le principali forze protagoniste del conflitto che negli anni decorsi aveva interessato il Mali, avevano siglato accordi di pace e vi avevano dato esecuzione e che le forze governative avevano acquisito il controllo di gran parte del territorio del paese (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

D’altro canto, il ricorrente, in fondo, non adduce, così come avrebbe dovuto, a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazione specifiche e puntuali sulla situazione sociopolitica attualmente esistente nella regione maliana, di sua origine, del Kayes (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

Si tenga conto che le informazioni (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “*****”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202).

20. Questa Corte indubbiamente spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455).

21. Su tale scorta si osserva quanto segue.

22. A nulla vale che il ricorrente adduca che, in dipendenza della sua omosessualità, subirebbe, in caso di rimpatrio, la privazione di qualsivoglia suo fondamentale diritto.

Ha valenza concludente, al riguardo, la circostanza per cui la corte distrettuale ha dato ragione in maniera congrua ed ineccepibile dell’inattendibilità delle dichiarazioni dell’appellante.

23. A nulla vale che il ricorrente adduca che la corte non ha tenuto conto della situazione di insicurezza generale, di estrema povertà, di compressione dei diritti fondamentali che si registra in Mali.

Al riguardo si osserva che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, è necessario che chi invochi tale forma di tutela, alleghi in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cosiddetta “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622).

Al riguardo si osserva, inoltre, che, al più, il ricorrente sollecita questa Corte a riesaminare aspetti rilevanti sul piano del giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente asilo.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

24. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

25. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, S.M. (alias S.M.), a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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