LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30080/2019 proposto da:
I.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. I.J., cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese, in particolare il villaggio di *****, in quanto alla morte del padre, sacerdote del culto juju, veniva aggredito per aver rifiutato di ricoprire il suo ruolo.
Il Tribunale, con decreto 3 settembre 2019, n. 16408, rigettava la domanda.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Roma I.J. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno si è costituito “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:
a) il primo motivo lamenta una motivazione carente e apparente circa la mancata credibilità del ricorrente e che non sia stata valutata la credibilità del ricorrente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;
b) il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al giudizio di credibilità, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5.
I motivi sono inammissibili. Anzitutto il Tribunale ha analiticamente argomentato il giudizio di non credibilità e inverosimiglianza del racconto del ricorrente, così come risulta dallo stesso svolgimento del motivo, nel quale viene offerta una lettura critica dei passaggi argomentativi del Tribunale (v. pp. da 9 a 16 del ricorso). Quanto al secondo motivo, il Tribunale, come si è appena detto, ha analiticamente argomentato il giudizio di non credibilità del racconto – anche considerando i profili socio-culturali relativi alla pratica di riti juju – applicando i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; i rilievi critici svolti dal ricorrente sono diretti a contestare le valutazioni in fatto operate dal Tribunale, valutazioni che non possono essere censurate davanti a questa Corte di legittimità.
2) Il terzo e il quarto motivo attengono al mancato accoglimento della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, prospettando il terzo motivo ancora il vizio di apparenza della motivazione e il quarto motivo la violazione dell’art. 3 CEDU, D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27.
I due motivi sono inammissibili. Quanto al terzo motivo il Tribunale ha sufficientemente argomentato il rigetto del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. In relazione al quarto motivo, ove in particolare si lamenta la mancata considerazione dell’attività lavorativa svolta in Italia e delle violenze subite in Nigeria e in Libia, va rilevato che il Tribunale ha precisato la mancanza di una stabile occupazione lavorativa sul territorio italiano (avendo il ricorrente documentato lo svolgimento di brevi attività, un’attività di tre giorni e una seconda di tre mesi), profili non contestati dal ricorrente; circa poi le violenze subite in Nigeria, il Tribunale ha ritenuto non credibile sul punto il racconto del ricorrente, e infine, per quanto concerne le violenze in Libia, non risultano specifiche allegazioni e prove sul punto (v. p. 24 del ricorso, ove si riporta la generica dichiarazione resa al Tribunale dal ricorrente: “sono stato per cinque mesi in Libia, ho vissuto a Tripoli; lì sono stato arrestato dalla polizia, ci hanno imprigionato per circa un mese; arrestano tutti i migranti senza documenti e come me molti altri”).
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021