LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23447/2019 proposto da:
U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso l’avv. MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3728/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. U.S., cittadino del Bangladesh, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto, lavorando nella fabbrica di scarpe di proprietà del padre, aveva subito richieste di denaro e minacce così che aveva deciso di chiudere la fabbrica e di fuggire. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda. La pronuncia veniva impugnata dal ricorrente e la Corte d’appello, con sentenza 3 giugno 2019, n. 3728, rigettava il gravame.
2. Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma U.S. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1) I primi tre motivi sono tra loro collegati ed è opportuna la loro trattazione congiunta:
a) il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, e in particolare l’omessa consultazione di fonti informative attualizzate sulla condizione di pericolosità e violenza generalizzata esistente in Bangladesh, con conseguente errata applicazione del principio dell’onere della prova;
b) il secondo motivo lamenta apparenza della motivazione, contraddittorietà tra le fonti citate e le conclusioni raggiunte dal Tribunale;
c) il terzo motivo denuncia come l’assenza di istruttoria rispetto alle condizioni del paese di origine abbia determinato l’apparenza della motivazione.
I tre motivi non possono essere accolti. Nella sostanza il ricorrente contesta alla Corte d’appello di aver basato il proprio giudizio di assenza di violenza indiscriminata in Bangladesh su una fonte, il rapporto di Amnesty International 2015/2016, non attuale. Al riguardo il collegio rileva che il ricorrente fa riferimento ad un rapporto, sempre di Amnesty International, successivo di un solo anno, rapporto dal quale si evince (dall’estratto riportato alle pp. 11-14 del ricorso) una situazione di violenza non apprezzabilmente diversa rispetto a quella descritta dalla Corte d’appello alla p. 4 del provvedimento impugnato; ne consegue l’insussistenza dei vizi di omesso esame di un fatto e di apparenza della motivazione denunciati dal ricorrente.
2) Il quarto motivo lamenta, in relazione al diniego della protezione umanitaria, l’omesso esame da parte del Tribunale delle condizioni personali del ricorrente e, in particolare, del suo inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese.
Il motivo è inammissibile. Dopo un’ampia disamina dei presupposti normativi e giurisprudenziali necessari per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il ricorrente al termine del motivo si limita a sostenere la necessità del rilascio di tale protezione in quanto si trova in Italia da cinque anni dove “non ha mai avuto problemi di nessun genere e ha anche trovato modo di avere un luogo dove abitare e lavorare”.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021