LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23454-2019 proposto da:
I.Y., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38 presso l’avv. MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3472/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. I.Y., cittadino del *****, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale rigettava la domanda.
2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 24 maggio 2019, n. 3472, rigettava il gravame.
Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma I.Y. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è inammissibile.
Anzitutto è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell’esposizione dei fatti della causa. E’ vero che “per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata”, è però indispensabile che dal contesto del ricorso “sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo” (cfr., per tutte, Cass. 4403/2006). Nel caso in esame, se lo svolgimento dei motivi è preceduto da una premessa che richiama l’avvenuta proposizione del ricorso in primo grado e la proposizione dell’appello, è invece del tutto assente il riferimento al fatto sostanziale, sia nella premessa che nel successivo svolgimento dei motivi.
Inammissibili sono poi i due motivi in cui si articola il ricorso, in quanto sono del tutto generici e privi di riferimenti specifici alla situazione personale del ricorrente.
II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021