LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 23977 – 2019 R.G. proposto da:
F.F., nato in *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla via V. Dono, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Iannicelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto dell’11.6.2019 del Tribunale di Salerno;
udita la relazione nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. F.F., cittadino del *****, formulava istanza di protezione internazionale.
Esponeva che nel suo paese d’origine aveva lavorato nei campi; che nell’anno *****, allorché si era recato nell’area di ***** per tagliare l’erba in un terreno, aveva fatto cadere, credendo fosse spento, il mozzicone di una sigaretta ed aveva provocato un incendio di vaste dimensioni; che il timore di essere arrestato e sottoposto ad una ingiusta carcerazione lo aveva indotto alla fuga; che del resto sua moglie gli aveva riferito telefonicamente che era ricercato dall’autorità di polizia.
Esponeva dunque che aveva lasciato il ***** e aveva raggiunto l’Italia.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
3. Con decreto dell’11.6.2019 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da F.F. avverso il provvedimento della commissione.
Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni rese dal ricorrente non potevano reputarsi attendibili, siccome del tutto vaghe e per nulla circostanziate.
Evidenziava inoltre che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso F.F.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo, variamente articolato, la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
5. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4 e art. 5, comma 7, 8 e 14, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, dell’art. 25 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.
Deduce che ha reso dichiarazioni attendibili e coerenti; che le eventuali imprecisioni ne confermano, viceversa, la veridicità.
Deduce che il tribunale per nulla ha tenuto conto del rischio, qualora rimpatriato, di sua condanna, all’esito di un processo senza garanzie, ad una ingiusta e sproporzionata pena detentiva, da scontare nelle condizioni disumane e degradanti tipiche degli istituti penitenziari del suo paese d’origine.
Deduce che il tribunale per nulla ha tenuto conto del rischio di ritorsioni e vendette private, cui sarebbe esposto, qualora rimpatriato.
Deduce che ben avrebbe dovuto, in ogni caso, il tribunale, onde riscontrare l’attendibilità della sua narrazione, avvalersi dei suoi poteri di cooperazione istruttoria.
Deduce che ha errato il tribunale a disconoscergli la protezione umanitaria.
6. Il motivo di ricorso va respinto.
7. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).
8. Su tale scorta, nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed, evidentemente, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.
Da un canto, il Tribunale di Salerno ha in maniera compiuta, congrua ed intellegibile esplicitato il proprio iter argomentativo.
In particolare, il tribunale ha rimarcato, peraltro, che non vi era riscontro che, a motivo dell’incendio asseritamente verificatosi, “fosse stata formalizzata una denuncia contro (il ricorrente)” (cfr. decreto impugnato, pag. 8).
D’altro canto, F.F. senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (“e’ proprio nella spontaneità delle dichiarazioni, nella vaghezza di certi elementi, in conformità agli accennati ulteriori elementi di raccordo, che è da ravvisarsi l’autenticità della narrazione”: così ricorso, pag. 4; “e’, logicamente, proprio la fuga subitanea e istintiva a rendere evidente (…) un concreto timore, come tale effettivamente percepito dal ricorrente (…)”: così ricorso, pagg. 10 – 11).
9. Si tenga conto che, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).
10. Negli esposti termini la valutazione del tribunale non solo va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della summenzionata pronuncia delle sezioni unite, ma è in toto ineccepibile, siccome del tutto conforme ai parametri ermeneutici legislativi.
Negli esposti termini non vi era motivo ché il tribunale si avvalesse dei suoi poteri istruttori officiosi.
Negli esposti termini in toto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. a) e b).
11. Il tribunale ha ulteriormente rimarcato che nessun rischio per il richiedente asilo si prefigurava in ipotesi di rimpatrio, siccome la “situazione oggettiva del ***** (…) mantiene profili di criticità nella sola regione della *****” (così decreto impugnato, pag. 9).
Ebbene, siffatta affermazione – che evidentemente rileva in rapporto alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c) – non è stata oggetto di censura.
12. Si tenga conto, per giunta, che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare mediante riscontri precisi ed univoci che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).
13. Senza dubbio, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455).
14. In questo quadro, in ordine all’invocata protezione umanitaria, il tribunale ha esplicitato che il ricorrente, qualora rimpatriato, non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, in considerazione, per un verso, della “insufficienza” del rapporto di lavoro intrattenuto in Italia, in considerazione, per altro verso, dei perduranti legami familiari del ricorrente nel paese d’origine (cfr. decreto impugnato, pagg. 9 – 10).
Propriamente il tribunale ha ritenuto, da un canto, che non vi fosse riscontro di un effettivo radicamento del ricorrente nel contesto socioeconomico italiano, d’altro canto, che non vi fosse motivo per ritenere che il ricorrente fosse “sradicato” dal contesto socioeconomico di provenienza.
In questi termini è risultata, per certi versi, preclusa in radice ogni possibilità di valutazione comparativa.
15. In verità il ricorrente adduce altresì che la perdurante presenza in patria dei suoi familiari ed i susseguenti obblighi di mantenimento nei loro confronti sono da intendere, viceversa, in guisa di fattore di aggravamento, qualora rimpatriato, della sua condizione di vulnerabilità (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13).
E però in tal guisa F.F. sollecita, al più, il riesame di un elemento “di fatto” a censura del giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente asilo.
16. Ovviamente il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
Cosicché a nulla vale che il ricorrente adduca, in verità sic et simpliciter, che il tribunale non ha tenuto conto dell’intrapreso percorso di integrazione nel contesto socioeconomico italiano (cfr. ricorso, pag. 16).
17. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, siccome si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.
18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021