LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24258 – 2019 R.G. proposto da:
A.O.S., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Mantova, alla via Bellalancia, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Maria Cristina Tarchini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 279/2019 della Corte d’Appello di Brescia;
udita la relazione nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. A.O.S., cittadino della *****, originario dell'*****, di religione *****, formulava istanza di protezione internazionale.
Esponeva che tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 era entrato a far parte dell’organizzazione denominata “*****”; che successivamente aveva appreso che l’organizzazione era dedita alla commissione di crimini ai danni delle compagnie petrolifere e dello Stato Federale della *****, sicché aveva manifestato l’intenzione di uscirne; che nondimeno, per tale ragione, era stato minacciato di morte ed, in data 29.1.2015, era stato vittima di una brutale aggressione.
Esponeva quindi che aveva riconosciuto e denunciato uno dei suoi aggressori e tuttavia membri, verosimilmente, dell’organizzazione avevano dapprima assassinato l’amico presso il quale si era rifugiato e poi, nel mese di luglio del 2015, avevano ucciso suo fratello minore; che, temendo dunque per la sua vita e la sua incolumità, si era determinato ad abbandonare la *****; che prima si era trasferito in Libia e poi, nell’ottobre del 2015, aveva raggiunto l’Italia.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
3. Con ordinanza del 21.4.2017 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da A.O.S. avverso il provvedimento della commissione.
4. A.O.S. proponeva appello.
Resisteva il Ministero dell’Interno.
5. Con sentenza n. 279/2019 la Corte di Brescia rigettava il gravame.
Tra l’altro, la corte dava atto dell’insussistenza, con riferimento alla regione *****, l'*****, di origine del ricorrente, di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A.O.S.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5.
Deduce che ha errato la corte a disconoscere la protezione umanitaria.
8. Il motivo di ricorso va respinto.
9. La Corte di Brescia ha affermato che il secondo motivo di gravame, concernente la denegata – in prime cure – protezione umanitaria, era senz’altro generico, siccome l’appellante non aveva addotto situazioni soggettive di vulnerabilità, in un quadro in cui – con riferimento ai profili oggettivi di vulnerabilità – esplicava valenza l’operato riscontro dell’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata nell'***** (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).
10. Ebbene il motivo di ricorso non si correla alla ratio in parte qua decidendi.
11. Invero, ben avrebbe dovuto il ricorrente censurare specificamente ed in forma “autosufficiente” la surriferita affermazione di genericità del secondo motivo di appello e non già addurre che la corte di merito ha omesso di “esaminare la situazione personale del richiedente di cui non ha valutato né il grado di inserimento né la situazione di vulnerabilità” (così ricorso, pag. 5. Cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952).
12. Si tenga conto che la corte distrettuale ha dato atto altresì della mancata formulazione con l’esperito gravame di ragioni di censura avverso la valutazione, espressa dal tribunale, di inverosimiglianza e genericità delle dichiarazioni dell’appellante (cfr. sentenza impugnata, pag. 3).
La corte territoriale, cioè, ha riscontrato la formazione, sul punto, del giudicato “interno”.
Evidentemente, in tal guisa, del pari è avulsa dalla ratio decidendi la prospettazione del ricorrente secondo cui la corte bresciana per nulla ha valutato, in chiave comparativa, i profili di vulnerabilità che si correlano alla vicenda narrata, ovvero alla vicenda di cui (il ricorrente) è – recte, sarebbe – stato vittima ed alle modalità con cui (il ricorrente) è – recte, sarebbe – stato costretto a fuggire dal suo paese onde non rimaner vittima dei “*****”.
13. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.O.S., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021