Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30342 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19140-2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA UTG SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 643/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

B.S. ricorreva al Tribunale dell’Aquila, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 29 e 30 T.U. n. 286/98, contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare del coniuge, M.M., negato – con provvedimento del dirigente dello sportello unico per l’immigrazione della Prefettura – U.T.G. dell’Aquila del 13.12.2017 – per le condanne penali in cui quest’ultimo era incorso.

Il Tribunale rigettava la domanda.

L’impugnazione proposta era respinta dalla Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 643/19.

Riteneva la Corte distrettuale che il Tribunale, correttamente escluso ogni automatismo, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2, comma 1, lett. a) tra ricongiungimento e non commissione di reati ostativi, aveva verificato ed affermato in concreto la pericolosità del soggetto per la sicurezza e l’ordine pubblico. Tale giudizio di merito era condiviso dalla Corte abruzzese, la quale osservava che sebbene le condanne riportate da M.M. (per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio) risalissero agli anni *****, il difetto di altre condanne nel periodo successivo non poteva essere apprezzato come manifestazione di ravvedimento e di mutamento dello stile di vita perché il suddetto da altrettanto tempo mancava dall’Italia. Inoltre, deponeva nel senso della propensione a delinquere di lui l’inserimento non occasionale in ambienti malavitosi, l’irregolarità del pregresso soggiorno in Italia e il fatto che più volte egli avesse declinato false generalità alle Autorità. Rilevava, infine, che doveva condividersi il giudizio espresso dal Tribunale circa la prevalenza della tutela dell’ordine e della sicurezza dello Stato rispetto alla dedotta esistenza dei requisiti di reddito e di alloggio e all’esigenza di consentire l’unità familiare dei soggetti interessati, i quali avevano contratto matrimonio in epoca recente (*****), non avevano mai convissuto e non avevano figli.

Avverso detta pronuncia B.S. propone ricorso, affidato ad un solo motivo. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis. 1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 4 e 29 e L. n. 241 del 1990, art. 3 nonché l’erronea interpretazione dei fatti, la carenza e contraddittorietà motivazionale e il difetto d’attività istruttoria.

Si sostiene che la carenza di attualità e concretezza del pericolo per l’ordine e la sicurezza dello Stato è conclamata dall’assenza di M.M. dall’Italia da oltre dieci anni, sicché fondare il giudizio in questione su fatti accaduti dieci anni or sono non vale a configurare il requisito in parola.

2. – La censura di falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, T.U. n. 286/98 è fondata nei termini che seguono.

Nel testo vigente all’epoca del ricorso detta norma, come modificata dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 4, comma 1, lett. b), dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. a), dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. a), nn. 1) e 2), così dispone: “Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all’art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati previsti dall’art. 380 c.p.p., commi 1 e 2, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della L. 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli artt. 473 e 474 c.p., nonché dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1 e dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 24. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art. 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”.

La disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che per effetto delle modifiche introdotte, con il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5-bis) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). Ne consegue che è onere dell’autorità amministrativa e, successivamente, dell’autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati (n. 8795/11; conformi, nn. 19957/11 e 17070/18).

In particolare, quanto al requisito di pericolosità sociale, è stato, altresì, affermato, sia pure ai diversi fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, che la pericolosità deve essere esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all’epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità (n. 7842/21).

L’esattezza di tale interpretazione inerente, in particolare, al giudizio di pericolosità e al difetto di qualsivoglia automatismo reiettivo in caso di pregresse condanne per i reati elencati dalla norma, è confermata dal comma 5 bis dell’art. 5 stesso T.U., inserito anch’esso dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), e, successivamente, così modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. d), il quale dispone che nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ovvero per i reati di cui all’art. 12, commi 1 e 3. Ciò riprova che il legislatore ha inteso attribuire rilievo a ragioni di carattere umanitario, volte alla tutela dell’unità familiare, che a loro volta devono essere confrontate con le esigenze di tutela sociale, per stabilire quali delle due debbano essere considerate recessive.

Il relativo giudizio di bilanciamento va operato in maniera “concreta ed attuale”, vale a dire avendo riguardo alle particolarità del caso singolo e alla situazione aggiornata al momento della decisione, restando escluso, pertanto, che fatti risalenti nel tempo possano avere una propria e decisiva rilevanza, che ecceda una funzione puramente confermativa o argomentativa del dato corrente altrimenti accertato.

2.1. – Nella specie, la Corte territoriale mostra di essere incorsa nell’errore di giudicare decisive, in difetto di altri elementi, le condanne del periodo ***** e la condotta di M.M. in quell’epoca, fatti che, però, non cessano di essere espressivi di una situazione non più aggiornata sol perché, assente il coniuge (per cui è chiesto il ricongiungimento) dal territorio dello Stato per circa dieci anni, la Corte stessa non ha reperito o ritenuto reperibili altri dati.

In tal modo i giudici aquilani, nell’applicare l’art. 4, comma 3 T.U. n. 286 del 1998, hanno finito per ribaltarne senso e portata, nonostante l’esatta interpretazione premessane.

3. – La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello dell’Aquila, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello dell’Aquila, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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