Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30344 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25564-2019 proposto da:

A.L.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMELO PICCIOTTO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO emesso dal TRIBUNALE DI MESSINA in data 9/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che A.L.C., nato a *****, aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

A.L.C., con ricorso notificato il 22/8/2019, ha chiesto la cassazione del decreto per quattro motivi.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9 e art. 8, comma 3, nonché D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nonché la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato, con argomenti apodittici, la domanda di protezione internazionale ritenendo che il racconto svolto dallo stesso non fosse credibile, senza tener conto la precisione con la quale il richiedente aveva descritto il Cult al quale apparteneva il padre e senza acquisire informazioni precise e aggiornate sul fenomeno del cultismo e delle sue relazione con la società *****.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 122 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9 e art. 8, comma 3, nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) facendo, tuttavia, riferimento alle informazioni tratte da un report del 2014, in aperta violazione della norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, la quale impone che l’esame della domanda sia svolto alla luce di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine del richiedente al momento della decisione. Il tribunale, inoltre, ha fatto riferimento al report di Amnesty International del 22 febbraio 2017, anch’esso non aggiornato, e, soprattutto, indicato in lingua inglese senza indicare il passo che è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione, fornendo, quindi, una motivazione solo apparente ed in violazione dell’art. 122 c.p.c., che impone l’utilizzo della lingua italiana. Lo stesso vale per il report EASO del novembre del 2018.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivisi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la motivazione apparente o perplessa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso di esaminare i report prodotti dal richiedente, i quali dimostrano la recrudescenza degli attacchi terroristici ai danni dei *****.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Ai fini della protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

2.2. Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente in ordine alle ragioni che l’avevano indotto a lasciare il proprio Paese fosse vago e contraddittorio ed ha, pertanto, legittimamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che la stessa fosse soggettivamente credibile.

2.3. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto (del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente ha del tutto omesso di censurare specificamente, com’e’ imposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché risultanti dagli atti del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata (escluso, com’e’ noto, ogni rilievo alla mera insufficienza della motivazione).

2.4. E l’inattendibilità del racconto svolto dal richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce, com’e’ noto, motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto, per ciò che rileva ai fini in esame, la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

2.5. Per ciò che riguarda la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata, pertanto, deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

2.6. La sussistenza di tale presupposto dev’essere, tuttavia, accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, ove pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, peraltro, a norma del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.7. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto che in *****, e, precisamente, nel *****, dal quale proviene il richiedente, pur a fronte di scontri e disordini, non sussiste un vero e proprio conflitto armato né una situazione di violenza indiscriminata. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato, peraltro, censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti emergenti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020).

2.8. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

2.9. Quanto al resto, rileva la Corte, innanzitutto, che il ricorrente non ha riprodotto, in ricorso, le parti del decreto asseritamente redatte in lingua diversa da quella italiana, per cui, sul punto, la censura svolta è del tutto priva della necessaria specificità, ed, in ogni caso, che non viola il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice che rechi, in motivazione, citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese (che, com’e’ rimasto incontestato nel caso in esame, siano) di facile comprensibilità e tali, quindi, da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Cass. n. 22979 del 2019, con riguardo proprio al decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato).

3. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la motivazione apparente o perplessa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonché la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza, tuttavia, valutare il livello di integrazione che lo stesso ha raggiunto in Italia, come attestato dal titolo di studio conseguito, e la situazione di vulnerabilità in cui si trovano i ***** in ***** per l’attività terroristica di *****.

3.1. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria, com’e’ noto, costituisce una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (nel testo – incontestatamente – applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Nel caso in esame, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità dello stesso. Si tratta di un apprezzamento in fatto che, come detto, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato come emergenti dagli atti del giudizio di merito. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, cit., al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per omesso esame di fatti specifici emergenti in giudizio e decisivi ai fini di una differente ricognizione della fattispecie concreta, ha, in sostanza, escluso, non potendo, in effetti, derivare dal mero conseguimento di un titolo di studio. Ne consegue che, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, di cui il ricorrente non dimostra l’emergenza dagli atti del giudizio, il decreto impugnato ha legittimamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte del ministero.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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