Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30346 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25401-2019 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale dell’Aquila con decreto pubblicato il 21 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da J.K., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perché aveva avuto dei forti contrasti con gli zii e temeva che volessero ucciderlo.

Il Tribunale dopo aver richiamato le tre diverse forme di protezione internazionale rilevata la perdurante applicabilità della protezione umanitaria, come disciplinata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, riteneva non sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione in nessuna delle sue forme.

Pur ritenendo astrattamente credibile il racconto non poteva riconoscersi lo status di rifugiato, mancando i presupposti consistenti nella persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica. Secondo il Tribunale difettavano anche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non emergendo rischi di condanna a morte o di subire trattamenti inumani e degradanti, né il rischio di non essere protetto dalla vendetta privata degli zii del richiedente, pericolo neanche attuale e concreto.

Il ***** non era un paese soggetto ad una situazione di indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato come emergeva dalle fonti consultate quale rapporto Easo del 2017 e di Amnesty International 2018 rapporto redatto da asilo in Europa del 2018.

Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non erano stati allegati fatti rilevanti ai fini della valutazione dell’integrazione presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria. Non era stata allegato alcun elemento di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento di tale forma di protezione.

3. J.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale.

La censura ha ad oggetto l’omessa attivazione dei poteri ufficiosi da parte dell’autorità giudiziaria per verificare la possibilità di tutela che il ***** può offrire al richiedente e al rigetto della protezione umanitaria per le esperienze traumatiche vissute dal richiedente nel paese di origine.

2. Il ricorso è inammissibile per mancata esposizione del fatto e per genericità della censura.

L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, prescrive a pena di inammissibilità che il ricorso per cassazione debba essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa.

Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, peraltro, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate, cioè, ma con adeguata sintesi, le domande introduttive, le vicende del giudizio di merito: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. Il citato art. 366 c.p.c. è difatti posto a tutela dell’imprescindibile esigenza di chiarezza espositiva e completezza del ricorso, che deve contenere quanto occorre al giudice di legittimità per comprendere la questione di diritto portata al suo esame.

Di recente questa Corte ha ribadito che per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi.

Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti da un lato manca del tutto come parte autonoma del ricorso e dall’altro non è ricavabile neanche dal motivo del ricorso che non contiene tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

Inoltre, le doglianze articolate nel motivo sono formulate in modo del tutto generico, senza alcun elemento di specificità riferito al caso concreto e senza alcuna indicazione delle concrete ragioni di violazione delle norme violate citate anch’esse in modo del tutto generico.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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