LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10191/2020 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di cassazione difeso dall’avvocato Petracca Elena;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3679/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
F.G. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 17 settembre 2019 con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un atto di costituzione depositato per i soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
CHE:
L’unico mezzo denuncia violazione o errata applicazione dell’art. 702 quater c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, secondo l’interpretazione “ante principi esegetici enunciati in Cass. S.U. n. 28575/18 – overruling”.
RITENUTO CHE:
Il ricorso è manifestamente fondato.
L’odierno ricorrente ha proposto appello avverso l’ordinanza di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria, ordinanza comunicata il 21 novembre 2017, con atto di citazione passato alla notifica del 21 dicembre 2017 e poi depositato ai fini dell’iscrizione a ruolo il successivo 28 dicembre.
La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello perché tardivo, in quanto erroneamente proposto con citazione anziché con ricorso, citazione depositata oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma: e ciò ha fatto richiamando, tra l’altro, la nota Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575, il cui responso evidentemente non ha compreso.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite è difatti riassunto nella massima secondo cui: “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. 13 luglio 2017, n. 17420), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità” (Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575).
Insomma, in un momento successivo alla pronuncia di Cass. 13 luglio 2017, n. 17420, la quale aveva affermato che l’appello proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, F.G. ha appellato con citazione, e cioè si è diligentemente adeguato all’orientamento della giurisprudenza di legittimità. Dopodiché, le Sezioni Unite hanno stabilito che, viceversa, l’appello va in tal caso proposto con ricorso, affermando però, con tutta chiarezza, che dovessero essere fatte salve le impugnazioni tempestivamente proposte, nel menzionato arco temporale antecedente, secondo il modello della citazione.
La Corte d’appello di Venezia, pur richiamando la sentenza delle Sezioni unite, non ha tenuto conto che l’appellante, nell’utilizzare il modello della citazione, si era conformato alla giurisprudenza che in quel momento appariva dominante, e, nel quadro di detto orientamento, aveva appellato tempestivamente, notificando la citazione l’ultimo giorno utile.
La sentenza impugnata va dunque cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021