LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13014/2020 proposto da:
M.M.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Principe Eugenio, 15 presso lo studio dell’avvocato Picciani Marco Michele, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Verona Sezione Distaccata Padova, Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5267/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
M.M.S., *****, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 22 novembre 2019 con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
CHE:
Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,7,14-17, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata perché non avrebbe tenuto conto del fatto che il ***** è ancora un paese altamente sottosviluppato, attraversato da violenze e scontri tra gruppi dove la morte è dietro l’angolo ed il valore di una vita è meno di niente.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto della domanda di protezione umanitaria.
RITENUTO CHE:
Il ricorso è improcedibile.
La sentenza impugnata è mancante della prescritta attestazione di conformità.
Trova applicazione il principio che segue: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio” (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312).
Ricorre nel caso di specie l’ipotesi considerata dall’ultima parte della trascritta massima.
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021