Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30354 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15140/2020 proposto da:

M.A.M.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29 presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Roma, Ministero Dell’interno *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7196/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7196/2019, depositata il 22/11/2019, ha respinto il gravame di M.A.M.S., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado, che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello, dato atto che l’appellante non aveva depositato il fascicolo di primo grado, hanno affermato che: il racconto del richiedente, sulla base di quanto emergente dall’ordinanza impugnata del Tribunale e dall’atto di appello (essere scappato dal Paese d’origine, temendo ritorsioni da parte dei famigliari di una ragazza con cui egli aveva una relazione), era stato ritenuto non credibile ed il motivo di impugnazione sull’erronea interpretazione del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale non poteva essere accolto, non essendo state messe a disposizione della Corte le dichiarazioni rese dal richiedente, ma, in ogni caso, doveva essere confermato il giudizio del Tribunale sull’insussistenza dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in ordine alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), il motivo era infondato sia per carenza di allegazione, non avendo il richiedente neppure mai affermato di avere lasciato il Paese d’origine per la situazione di violenza generalizzata ivi esistente, sia per il giudicato sulla non credibilità del richiedente, sia perché non sussisteva in ***** una situazione di violenza indiscriminata (sulla base dei più accreditati siti di informazione). Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, M.A.M.S. propone ricorso per cassazione, notificato il 22/5/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 4 e art. 7, in punto di ritenuta non credibilità delle dichiarazioni, dettagliate, rese alla Commissione territoriale e non integranti atti di violenza privata persecutori; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per avere la Corte di merito violato l’obbligo di cooperazione istruttoria, verificando la situazione aggiornata del *****, sulla base di fonti attendibili, ovvero richiedendo alla difesa del richiedente una copia delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale; c) con il terzo motivo, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della protezione per ragioni umanitarie ed alla mancata effettuazione del necessario giudizio comparativo; d) con il quarto motivo, l’immotivata revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

2. La prima censura è inammissibile in quanto non pertinente al decisum.

Invero, la Corte d’appello, esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello, attinenti all’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente, non ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal richiedente, in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, ma ha ritenuto che la vicenda personale non potesse essere scrutinata stante il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado, contenente il verbale delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale ed il provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, e che comunque non integrasse i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 (lett.a) e b), essendo l’ipotesi della lett. c) esaminata separatamente dalla Corte territoriale.

3. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

In ordine alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534).

Nella specie, a fronte di una motivazione che ha ritenuto di escludere la ricorrenza in ***** di una situazione di “violenza generalizzata provocata da una guerra civile in atto” sulla base “dei più accreditati siti di informazione”, confermando il giudizio già espresso in primo grado, il ricorrente si limita, del tutto genericamente, a lamentare che non si sia tenuto conto “della situazione aggiornata del ***** né di fonti attendibili”, affermando che “dai rapporti recenti di Amnesty International” emergerebbe che il Paese ha subito “un notevole peggioramento negli ultimi anni”.

La doglianza è altresì inammissibile perché, in maniera peraltro del tutto generica, mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile.

La pronuncia impugnata risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Inoltre, l’accertata – da parte del giudice di merito – situazione sostanzialmente stabile, dal punto di vista della violenza e degli scontri armati, nella regione di provenienza dell’istante, e che ha indotto la Corte d’appello a denegare la protezione, non impedirebbe di certo al medesimo il reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria “.

7. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 3028/2018; Cass. 29228/2017) che “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato” (conf. Cass. 32028/2018).

8. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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