Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30356 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26028/2020 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29 presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Roma, Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1531/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1531/2020, depositata il 28/02/2020, ha respinto il gravame di D.B., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado, che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello, dato atto che il gravame doveva ritenersi ammissibile, pur essendo stato tardivamente proposto, stante la necessaria rimessione in termini del difensore del richiedente, per causa allo stesso non imputabile, hanno affermato che: il racconto del richiedente (essere scappato dal Paese d’origine, temendo di essere discriminato, in caso di rimpatrio, per le conseguenze fisiche della circoncisione subita nel Paese d’origine) non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (trattandosi di una mera percezione soggettiva di uno stato di disagio e di vergogna nei confronti della comunità del suo villaggio ed essendo comunque il ***** un paese improntato a nodello di democrazia in Africa, per affidabilità delle forze di polizia e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali) e della protezione sussidiaria, neppure D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), non essendo stata efficacemente censurata la statuizione di primo grado in punto di insussistenza di una situazione di violenza generalizzata, sulla base delle fonti informative consultate, nella Regione di provenienza (*****, *****); non ricorrevano i presupposti neppure per la protezione umanitaria, in difetto di situazioni di particolare vulnerabilità, non essendo stata allegata alcuna patologia collegata alla vicenda narrata, o un adeguato percorso di integrazione in Italia (essendo documentato solo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato risalente al 2015).

Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, D.B. propone ricorso per cassazione, notificato il 2/10/2020 (stante la sospensione dei termini processuali a causa emergenza sanitaria – COVID), affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 4 e art. 7, in punto di ritenuta non credibilità delle dichiarazioni, dettagliate, rese alla Commissione territoriale e non integranti atti di violenza privata persecutori; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per avere la Corte di merito violato l’obbligo di cooperazione istruttoria, verificando la situazione aggiornata del *****, sulla base di fonti attendibili; c) con il terzo motivo, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della protezione per ragioni umanitarie ed alla mancata effettuazione del necessario giudizio comparativo.

2. La prima censura è inammissibile in quanto non pertinente al decisum.

Invero, la Corte d’appello non ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal richiedente, in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e dinanzi al Tribunale, ma ha ritenuto che la vicenda personale afferisse ad un ambito privato e quindi che non fossero stati allegati né un rischio di persecuzione (considerato che il problema lamentato, in relazione alla circoncisione subita, integrava uno stato psicologico di disagio interiore del tutto al di fuori dal contesto attuale del *****, Stato laico che offre una tutela adeguata dei diritti umani e delle libertà fondamentali), ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, né un danno grave nelle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b).

3. La seconda censura è inammissibile.

Invero, nella specie, la doglianza mossa con l’appello sul diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) è stato ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, rispetto alla motivata affermazione del Tribunale sul punto. Il motivo del presente ricorso non si confronta con tale statuizione (non spiegando quale fosse il contenuto della censura mossa con l’atto di appello).

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile.

La pronuncia impugnata risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Inoltre, l’accertata – da parte del giudice di merito – situazione sostanzialmente stabile, dal punto di vista della violenza e degli scontri armati, nella regione di provenienza dell’istante, e che ha indotto la Corte d’appello a denegare la protezione, non impedirebbe di certo al medesimo il reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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