Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30357 del 27/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13008-2020 r.g. proposto da:

K.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Mario Di Frenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Malta n. 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 8.1.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da K.M., cittadino del *****, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 14.6.2017 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto a *****, nel *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché aggredito e minacciato dallo zio, in seguito alla sua decisione di sposare una ragazza di religione *****, decisione invisa alla sua famiglia che professava la diversa religione *****.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, lacunoso e contraddittorio; b) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva allegato e dimostrato la sua condizione di soggetto vulnerabile.

2. La sentenza, pubblicata il 8.1.2020, è stata impugnata da K.M. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione DEL D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14, nonché DEL D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e dell’art. 5,6 comma TUI.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di “motivazione omessa, insufficiente, e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decise ai fini del giudizio”.

Il ricorrente, nei due motivi ora esposti e trattati congiuntamente, si duole, da un lato, dell’erroneità della decisione impugnata in relazione al giudizio negativo sulla credibilità del racconto e, dall’altro, di tale valutazione di non credibilità anche in relazione alla regione di sua provenienza. Il ricorrente censura, inoltre, il provvedimento impugnato in ordine al giudizio di mancata dimostrazione della sua condizione di soggetto vulnerabile, al fine del rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie.

3. Il ricorso è inammissibile.

E’ possibile trattare unitariamente i motivi di doglianza che, nonostante attingano istituti diversi, sono stati tuttavia presentati dal ricorrente all’interno di un unico motivo di censura.

Le censure così prospettate dal ricorrente sono inammissibili.

3.1 In primo luogo è contestata dal ricorrente la valutazione di non credibilità del ricorrente, motivo peraltro declinato sotto l’egida applicativa del vizio di violazione di legge, con riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La censura, già per come prospettata, è inammissibile.

3.1.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

3.1.2 Orbene, osserva la Corte che, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

3.2 Non è neanche condivisibile la doglianza articolata dal ricorrente in riferimento al mancato approfondimento istruttorio della situazione di conflittualità interna nel *****, in ordine alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c, posto che il ricorrente pone la questione in termini estremamente generici, senza indicare eventuali fonti informative (già allegate nel giudizio di appello) che descrivano una situazione di conflittualità interna tale da comportare il rischio descritto dalla norma da ultimo menzionata (cfr., in tal senso: Sez. 1, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020).

3.3 Del pari inammissibili risultano le doglianze dedotte dal ricorrente in riferimento al diniego dell’invocata protezione umanitaria, in quanto solo genericamente formulate con richiami alla disciplina applicabile senza riuscire a confutare la ratio decidendi posta a sostegno del rigetto della richiesta tutela, e cioè la mancata allegazione da parte del ricorrente di una condizione di soggettiva vulnerabilità.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472