Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30358 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25740/2020 r.g. proposto da:

K.S., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Mario Di Frenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Malta n. 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 28.2.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da K.S., cittadino del *****, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 4.1.2018 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato in *****, di essere di religione ***** e di etnia *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per ragioni economiche ed anche perché affetto da una malattia agli occhi.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b, in quanto il richiedente aveva confessato di aver deciso di emigrare per ragioni strettamente economiche, non ricorrendo pertanto i presupposti applicativi dell’invocata tutela; b) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di gravità delle sue condizioni di salute e perché comunque in ***** avrebbe potuto curare le patologie da cui era affetto.

2. La sentenza, pubblicata il 28.2.2020, è stata impugnata da K.S. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, nonché art. 14 e dell’art. 5, comma 6 T.U.I.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 La censura si compone solo di generici richiami alla giurisprudenza di merito, ritenuta favorevole alla tesi del riconoscimento della richiesta protezione internazionale ed umanitaria, senza che le doglianze si confrontino con le rationes decidendi poste a sostegno del provvedimento di rigetto delle invocate protezioni, ragioni che evidenziano la non riconducibilità delle motivazioni addotte dal ricorrente per giustificare l’espatrio (giustificazioni, cioè, essenzialmente economiche) al paradigma applicativo della protezione internazionale e che, per quanto concerne, il diniego della protezione umanitaria evidenziano la mancata dimostrazione della gravità delle patologie solo genericamente allegate (malattia agli occhi) e comunque la possibilità di cura nel paese di provenienza.

Ne consegue l’inammissibilità delle censure così proposte.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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