LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15748/2020 proposto da:
G.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Massimo Gilardoni;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 10/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 10/2/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in ordine alle istanze avanzate da G.O. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alta protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato aggredito dal gruppo cult degli ***** che lo avevano ferito gravemente, minacciando di ucciderlo e lo avevano costretto a scappare dal suo paese temendo per la sua incolumità. Lo stesso gruppo aveva ucciso sua sorella con un machete e ferito sua madre.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile anche alla luce delle numerose contraddizioni ed ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. A) e B) per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza sulla base di fonti aggiornate di cui a pag. 5 del decreto, nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.
Avverso il decreto del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a due motivi contenente duplici censure. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 lett. C) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Brescia ha violato il dovere di cooperazione istruttoria escludendo così i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.
Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento. Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Il Tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile ed ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. A) e B) per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non credibile il ricorrente e non attendibile la vicenda narrata e negava l’esistenza di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il Giudice Territoriale era venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria ed escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
In particolare il decreto impugnato ha ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva l’assenza di situazioni di vulnerabilità del ricorrente. Tuttavia il ricorrente a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sé evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato specificamente se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato in giudizio, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.
Egli si è limitato a dedurre genericamente (pag. 9 del ricorso) di aver prodotto documentazione sulla integrazione lavorativa senza, tuttavia, indicarne né il contenuto né la avvenuta reiterazione della produzione ex art. 369 c.p.c. né ove reperirla.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021