LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9713/2020 proposto da:
E.S., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Cavicchioli, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1380/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino aveva rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino ***** E.S., nato a ***** (*****) il *****, ritenendo non credibile la vicenda narrata, in base alla quale questi sarebbe fuggito dalla ***** perché, essendo di religione *****, non intendeva unirsi alla setta degli *****;
2. il ricorrente propone ricorso per cassazione articolato su due motivi, cui il Ministero intimato si è limitato ad opporre un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza, mentre l’ulteriore intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO
CHE:
2.1. il primo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per essersi la corte d’appello limitata “a richiamare alcune fonti internazionali senza curarsi di acquisire le informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il Diritto di Asilo o dal Ministero per gli Affari esteri”, nonché per essere le fonti acquisite risalenti all’anno 2016-2017 e non afferenti la regione di provenienza del ricorrente (*****);
2.2. il secondo mezzo censura la violazione degli artt. 115 e 183, comma 8, c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – per non avere la corte d’appello attivato il contraddittorio sui rapporti internazionali acquisiti, non consentendo perciò all’appellante di rilevare come essi non si riferissero alla regione del ***** (ma, in modo generico, alla *****) e non fossero più attuali;
3. entrambi i motivi sono inammissibili, perché del tutto generici ed altresì fuori centro rispetto alla decisione impugnata (addirittura il ricorso adduce a pag. 3 problemi persecutori legati all’omosessualità del ricorrente, mai emersa dalla vicenda narrata);
3.1. peraltro, la corte d’appello ha reso un’ampia motivazione circa l’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (v. pagg. 10-17 della sentenza impugnata), con particolare riguardo ai conflitti esistenti in *****, corredata anche da una cartografia – rappresentante la specifica area di provenienza del ricorrente – e da vari grafici comparativi sul problema internazionale del terrorismo;
3.2. inoltre, le fonti al riguardo consultate e citate (cd. Country of Origin Information – COI) non risalgono solo agli anni 2016-2017, ma anche all’anno 2018, senza che il ricorrente si sia peritato di indicare un benché minimo riferimento a fonti in tesi più aggiornate e pertinenti ai fini del decidere;
4. la declaratoria di inammissibilità non richiede statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati;
5. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021