Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30364 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21015/2020 proposto da:

I.J., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Cavicchioli, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1855/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino aveva rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino ***** I.J., nato nel villaggio di ***** (*****) il *****, e poi trasferitosi a *****, ritenendo non credibile la vicenda narrata, in base alla quale questi sarebbe fuggito dalla ***** perché minacciato da appartenenti alla Confraternita universitaria del fratello, che volevano reclutarlo ed avevano anche ucciso un loro amico;

2. il ricorrente propone ricorso per cassazione articolato su due motivi, cui il Ministero intimato si è limitato ad opporre un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

CHE:

2.1. il primo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per essersi la corte d’appello limitata “a richiamare alcune fonti internazionali senza curarsi di acquisire le informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il Diritto di Asilo o dal Ministero per gli Affari esteri”, ed altresì per essere le fonti acquisite risalenti all’anno 2016-2017 e non afferenti la regione di provenienza del ricorrente (*****);

2.2. il secondo mezzo censura la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 8, – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – per non avere la corte d’appello attivato il contraddittorio sui rapporti internazionali acquisiti, non consentendo perciò all’appellante di rilevare come essi non si riferissero alla regione del ***** (ma, in modo generico, alla *****) e non fossero più attuali;

3. entrambi i motivi sono inammissibili, perché del tutto generici ed altresì fuori centro rispetto alla decisione impugnata;

3.1. invero, la corte d’appello ha reso una congrua motivazione circa l’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), citando, tra l’altro, il World Report 2016 di Human Rights Watch e “il più recente rapporto rilasciato dall’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite nel luglio 2016”, osservando che “nessun rilievo viene svolto e neppure accennato in tale report circa situazioni di conflitto armato o di violenza indiscriminata”; la stessa corte dà anche atto come “i più recenti e accreditati report internazionali confermino quanto sopra evidenziato, smentendo invece la tesi della difesa dell’appellante che sostiene sussistere una situazione di pericolo generalizzato in tutta la *****”, senza che il ricorrente si sia peritato di indicare un benché minimo riferimento a fonti decisive più aggiornate e pertinenti;

4. la declaratoria di inammissibilità non richiede statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

5. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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